

La “Settimana europea per la salute e la sicurezza sul
lavoro”, tenutasi in Italia nei giorni 21-25 ottobre 2002 nel corso dell’ultima
Fiera del Levante, ha offerto l’occasione per affrontare ed approfondire il
tema della prevenzione sui luoghi di lavoro in senso lato.
Tale iniziativa si sostanzializza in un’attenta campagna di sensibilizzazione
e promozione della sicurezza nei luoghi di “produzione”, campagna questa programmata
(nel mese di ottobre di ogni anno) in tutti i Paesi dell’Unione Europea e
promossa con il sostegno degli attuali 15 Stati membri, della Commissione,
del Parlamento, dei sindacati più rappresentativi e delle associazioni “datoriali”.
Essa rappresenta un’immediata opportunità di confronto, offerta routinariamente
alle istituzioni tutte ed alle organizzazioni impegnate sulla problematica
di specie, allo scopo di sottolineare l’importanza che riveste nella civiltà
di oggi la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Ben venga, quindi,
ogni iniziativa, intesa ad incentivare la formazione della cultura della sicurezza
ed a privilegiare la promozione di ogni attività didattica che abbia l’obiettivo
di ridurre i rischi connessi all’attività lavorativa e che, pertanto, si renda
capace di realizzare una “Produzione” di informazione e formazione dei soggetti
impegnati nella “produzione reale” nel Paese Europa, in linea anche con quanto
codificato e previsto nel nostro ordinamento dal d.lgs 19 settembre 1994,
n.626.1 La “Settimana Europea” è organizzata e diretta dall’Agenzia europea
per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita con Regolamento 2062/94/CE
del Consiglio del 18 luglio 1994 2 , successivamente modificato dal Regolamento
1643/95/CE3 , adottato dal Consiglio in data 28 giugno 1995. L’Agenzia ha
tra i suoi doveri istituzionali quello di sviluppare, analizzare e divulgare
tutte le più recenti informazioni scientifiche utili a promuovere il miglioramento
continuo delle condizioni di vita nei luoghi di lavoro. Realizza tutto ciò
attraverso l’organizzazione di iniziative mirate e l’attuazione di un programma
di pubblicazioni a carattere strettamente scientifico di alto spessore. Essa
è diretta da un Consiglio di amministrazione4 formato dai Governi degli Stati
membri, dalla Commissione Europea e dalle parti sociali storicamente concorrenti:
dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro.
L’Agenzia usufruisce delle reti nazionali, autonomamente rese disponibili
ed organizzate da parte degli Stati membri, e delle Istituzioni caratteristiche
e specializzate individuate dai medesimi, strutture che hanno compiti di raccolta,
di coordinamento e trasmissione di tutte le informazioni attinenti i rischi
ed i bisogni espressi dal proprio territorio utili ai peculiari compiti dell’Agenzia
europea. In Italia, l’istituto preposto a tale compito è l’I. S. P. E. S.
L. (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), istituito
ed organizzato dal combinato disposto di cui alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833 5 , ed al D. P. R. 31 luglio 1980 n. 619 6 . Tale Istituto ha come
sue principali attività la sperimentazione e la elaborazione di criteri e
delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
la consulenza nella elaborazione dei piani sanitari nazionali e regionali,
la formulazione di proposte sulle questioni generali relative alla salute
ed alla sicurezza degli ambienti lavorativi e la certificazione, nell’ambito
delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, ai fini della sicurezza
del lavoro.
Quanto all’argomento o meglio al tema su cui verteva l’intero dibattito della Settimana europea c’è da sottolinearne la grande attualità dei temi trattati. Il titolo era “Lavorare con stress”. Tale scelta è scaturita dalla constatazione che in Europa:
- oltre il 50% dei lavoratori ha avuto modo di dichiarare di prestare la propria attività ad un ritmo esasperatamente veloce;
- oltre il 9% ha segnalato di essere oggetto di intimidazioni sul lavoro.
Nella giornata del 23 ottobre 2002 si è focalizzato l’attenzione sul mobbing7 , ossia una forma di “terrore psicologico” che viene esercitato sul posto di lavoro attraverso attacchi ripetuti da parte dei colleghi o dei datori di lavoro. Da un’indagine dell’I. S. P. E. S. L. si è calcolato che nel nostro Paese i lavoratori colpiti da questo fenomeno siano circa un milione e mezzo, per molti dei quali le ripercussioni, oltre ad essere avvertite in ambito lavorativo, lo sono anche in quello familiare. Le misure preventive emerse dal dibattito consistono nell’eliminazione dei presupposti del mobbing: quali l’insicurezza del posto di lavoro, la scarsa qualità del rapporto tra il personale e la direzione ed i conflitti di ruolo. Stress e non solo, la settimana europea è stata l’occasione per sottolineare che la sicurezza nei luoghi di lavoro si esplicita anche in una corretta manutenzione ed utilizzazione dei macchinari, dei dispositivi di protezione, di adeguata e costante formazione dei rischi specifici dei lavoratori inerenti alla loro attività.
Tre sono stati i campi scelti per approfondire la questione all’interno della manifestazione convegnistica: navi, edilizia e scuola. Tra queste, l’ultima ha assunto maggior rilievo tra tutte, alla luce soprattutto di quanto è successo in Molise nell’immediato indomani dell’iniziativa. Pagine e pagine sono state scritte per commemorare le giovanissime vittime dei crolli e per descrivere le paure e le ansie vissute dalla popolazione colpita dal terremoto e lacerata nei propri affetti. Dopo la paura e la rabbia è arrivato per tutti il momento di imparare dagli errori del passato, affinché l’incidente non diventi consuetudine. Dall’accaduto è emerso a chiare lettere che la sicurezza non deve essere un concetto da acquisire astrattamente, bensì un metro di valutazione oggettiva dell’agire comune, una costante fissa di accompagno, quindi, ad ogni azione di carattere estimativo e programmatoria degli interventi sul territorio. L’argomento impone di riportare sinteticamente il quadro di riferimento legislativo su cui si basa la sicurezza negli edifici scolastici. Fondamentale è il riferimento al d.m. 18 dicembre 1975 avente oggetto “Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”. Con tale provvedimento ministeriale venivano individuate le condizioni “ideali” (ed in molti casi rimaste ancora oggi “virtuali!) di viabilità, stabilità, impiantistica e progettazione cui dovevano essere conformati gli edifici8 . Con il successivo decreto legislativo 46/90 furono disciplinati gli aspetti tecnici legati alla sicurezza impiantistica degli edifici scolastici (impianti termici, elettrici, condutture, etc..). Il decreto ministeriale del 26 agosto 1992, recante le “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, determina alcune delle misure precauzionali che si sono rivelate fortunatamente propizie nel disastro del Molise, quali quelle che organizzano l’evacuazione in caso di emergenza. La circolare ministeriale n. 119 del 29 aprile 1999, avente oggetto “d.lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni - d.m.382/98: sicurezza ………..omissis”, fornisce quelle indicazioni attuative necessarie per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Viene identificato con precisione il “datore di lavoro” nella figura del dirigente scolastico, a cui fanno capo i compiti e le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, ed assegnata agli allievi (per equiparazione) la qualifica di “lavoratori dipendenti”. Con tale provvedimento normativo viene ribadito che le attività relative agli interventi strutturali e di manutenzione, necessarie per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad istituzioni scolastiche, siano a carico dell’ente locale, responsabile ex lege della loro fornitura e manutenzione. In tal senso il d.lgs. 626/94 prescrive che gli obblighi relativi ai predetti interventi si intendono assolti da parte dei dirigenti scolastici con l’avvenuta richiesta del loro adempimento all’ente locale rispettivamente competente e cioè: al comune, per le scuole materne elementari e secondarie di primo grado; alla provincia per l’intera fascia secondaria superiore. Al datore di lavoro, come sopra individuato dal citato d.m. 21 giugno 1996, n. 292, viene attribuito il compito di porre in essere i diversi adempimenti di carattere generale concernenti essenzialmente le attività di formazione ed informazione del personale interessato, nonché la valutazione dei rischi, la conseguente elaborazione del documento e la predisposizione del servizio di prevenzione e protezione delle cosiddette figure sensibili. Altri elementi della predetta circolare n. 119, rilevanti ai fini dell’odierna riflessione, sono quelli che descrivono le modalità di stesura del documento di valutazione dei rischi (ai sensi dell’art. 4 del d. l.gs n. 626/94), ma soprattutto quelli contenuti nel punto E) che integra la disciplina riguardante la “Sorveglianza sanitaria”. Quanto all’ultimo punto, l’atto ministeriale introduce l’argomento rilevando la netta distinzione tra medico competente, introdotto dal d. lgs. n. 626/94, ed il medico scolastico, previsto dalle norme che disciplinano la Salute in generale. Attribuisce allo stesso, sottolineandone così le competenze specifiche, funzioni meramente accertative da effettuarsi, preventivamente ovvero periodicamente, allo scopo di verificare l’assenza di controindicazioni allo svolgimento da parte del lavoratore (dell’allievo) di determinate attività. Destinatari, quindi, della sorveglianza sanitaria sono il personale scolastico e gli allievi di alcune tipologie di istituzioni della cultura, più esattamente quelle che fanno uso di macchinari ed apparecchiature particolarmente rischiose per la Salute. Solo in questi casi deve essere assicurata la sorveglianza sanitaria da parte del dirigente scolastico che è tenuto ad organizzarla in regime di convenzione con gli enti pubblici all’uopo disponibili. Alla lettera F) di tale circolare viene prescritto al dirigente scolastico l’obbligo di una sua formazione ed informazione al riguardo. A tal fine viene disposto un adempimento a carico del ministero della pubblica istruzione: di predisporre ed organizzare un apposito corso di autoformazione, su supporto multimediale, che soddisfi i relativi obblighi operativi, prevedendo per l’occasione una relativa certificazione dell’avvenuto adempimento. Con la circolare viene individuata e ad essa allegata, inoltre, una scheda di rilevazione avente lo scopo di segnare e graduare le situazioni di rischio rilevabili (rischi per la sicurezza; rischi per la salute: da agenti fisici, chimici e biologici; rischi per la sicurezza e per la salute).
I recenti fatti del Molise e, nella cronaca di essi, le grida di una madre direttamente colpita che si augura per tutti “scuole più sicure per i nostri figli!” (concetto peraltro ribadito dal nostro Capo dello Stato!), obbligano chiunque a soffermare la propria attenzione sulla problematica della sicurezza degli edifici scolastici. Fin dal 1997 fu disposta nel nostro Paese la “mappatura” di tali edifici attraverso l’opera svolta dal gruppo nazionale difesa dei terremoti del CNR. Il lavoro di mappatura è stato successivamente inviato agli enti interessati con l’intento di programmare le risorse economiche necessarie per gli interventi di adeguamento alle normative di sicurezza. Tale lavoro ha consentito (o forse sarebbe meglio dire “avrebbe consentito”, vista l’inerzia di alcune Regioni!) di individuare alcuni edifici scolastici su cui porre la massima attenzione, e cioè quelli realizzati in difformità delle norme tecniche e/o antecedenti all’emanazione delle relative norme. Nell’ipotesi di accertata inidoneità dichiarata da parte degli Enti a ciò preposti (VVF e AUSL) la normativa disponeva chiaramente il ricorso ad altro edificio civile in possesso di un’equivalente grado di sicurezza da adibire, in caso di necessità, ad edificio scolastico. Per lo snellimento burocratico della procedura individuata veniva, quindi, previsto un percorso facilitato e, con esso, uno strumento amministrativo innovativo, che consentisse in via del tutto eccezionale di superare aspetti normativi e, pertanto, di accelerare il procedimento formativo dell’atto: il ricorso alla Conferenza dei servizi, per effettuare il cambio di destinazione d’uso di un edificio da civile ad uso scolastico.
Il termine sicurezza è un termine che non consente la sola sua enunciazione in un insieme di norme tecniche da applicare. Essa deve essere vissuta dalla società civile come atteggiamento mentale, un atteggiamento che traduce l’intervento pubblico in assoluto rispetto delle persone ed anche delle cose, soprattutto di quelle tangibili che rappresentano il risultato di una vita per ogni famiglia. Un auspicio, pertanto, a che vengano organizzati a regime corsi di formazione all’interno delle scuole, partendo da quelle dell’obbligo, affinché i bambini possano sviluppare una coscienza sanitaria della propria Salute. Corsi che vedano impegnati, in ragione di interventi didattici interdisciplinari, nella fase di elaborazione dei programmi le istituzioni universitarie e quelle sanitarie, con tutte le loro risorse umane altamente professionalizzate presenti nei loro organici, ed in quella squisitamente didattica gli insegnanti di primo e secondo livello formativo. Questi ultimi impegnati non solo a fare mero nozionismo attraverso la semplice impartizione di notizie, bensì protagonisti in un processo didattico-formativo di educazione sanitaria d.o.c.. Una educazione sanitaria, quindi, da introdurre come attività curricolare nella scuola, e quindi intesa a realizzare a regime:
a) una formazione nei bambini e negli adolescenti di una coscienza sanitaria a tutela della propria salute. Questo potrebbe realizzarsi lasciando al bambino-utente la possibilità di riflettere e di analizzare anche con i propri genitori il proprio star bene ed il proprio star male, al di fuori del tradizionale schema tecnico-sanitario che raramente tiene conto dell’individuo come unità di corpo e di psiche. In questo contesto potrebbe essere utile far ricostruire agli scolari la storia del proprio stato di salute con la raccolta di notizie, nel rispetto della privacy, dai genitori e da quanti possano aiutarlo (es. il proprio pediatra di libera scelta ovvero il medico di famiglia che, così, diventerebbero finalmente soggetti coinvolti nella sua formazione scolastica e sociale!)
b) una formazione di una coscienza individuale e collettiva sulle condizioni di vita del singolo e del gruppo: riflessioni sulle sue abitudini alimentari familiari, sulla nocività dell’ambiente, sui rischi prodotti dalle modificazioni genetiche, della droga, sulla nocività delle condizioni abitative, sui rischi da incendio e terremoti;
c) una formazione alla prevenzione delle malattie, sostenuta da una corretta e disinteressata informazione sulla nocività di quanto abitualmente si fa, si usa, si mangia nella vita quotidiana;
d) una formazione, infine, alla conoscenza ed alla cura del corpo e della sua fisiologia: come funziona il corpo, di che cosa ha bisogno, di che cosa ha bisogno per svilupparsi e non invecchiare precocemente, su che cosa gli fa piacere o meno, ecc.
Tutto ciò allo scopo di consentire il giusto sostegno alla società civile, alle famiglie, che questa società civile compongono, ed alla formazione di quella domanda collettiva dei cittadini del domani. Una domanda sociale maggiormente sensibilizzata in favore di un’offerta scolastica, lavorativa e del tempo libero più sicura e più giusta, nonché più rappresentativa di quella qualità che rappresenta il traguardo della civiltà del domani, una civiltà che possa essere esente dai drammi collettivi cui oggi siamo ancora abituati.
Note
1 Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 626, regola il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE;
2 Cfr. GUCE L 216 del 20 agosto 1994;
3 Cfr. GUCE L 156 del 7 luglio 1995;
4
Il Consiglio è composto da numero 48 membri così suddivisi:
a) numero 15 rappresentanti i governi degli Stati membri;
b) numero 15 rappresentanti le organizzazioni dei datori di lavoro;
c) numero 15 rappresentanti le organizzazioni dei lavoratori; d) numero 3
rappresentanti la Commissione.
La durata del mandato è di 3 anni ed è rinnovabile. Il Consiglio delibera
a maggioranza dei due terzi dei voti. Esso nomina il Presidente e numero tre
vicepresidenti.
5 La legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante la “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
6 IL D.P.R. 31 luglio 1980, n 619, reca la “Istituzione dell’Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro”;
7 Lo scopo del mobbing è quello di eliminare una persona che è, o è divenuta, in qualche modo “scomoda”, distruggendola psicologicamente e socialmente in modo da provocarne il licenziamento o da indurla alle dimissioni.
8 Precedentemente tale materia veniva disciplinata in ambito di licenza edilizia, dopo aver passato il vaglio della commissione edilizia ed i pareri espressi in materia antincendio dai vigili del fuoco e in campo sanitario dai medici a ciò preposti. Valentina Palmieri Studentessa del 4° anno del corso di laurea in Scienze Politiche dell’UNICAL
Translated by interpres sas
