

Non
è valido il consenso dell’assistito a pratiche medico-chirurgiche se non è
preceduto da una informazione - adeguata.
Lo ha stabilito la Cassazione sez.IV con la sentenza 1240/02: “....nell’ipotesi
in cui, per negligenza o per imprudenza, il chirurgo ometta di informare adeguatamente
il paziente e ottenga, perciò, un consenso viziato in quanto non adeguatamente
informato….”.
In passato la Cassazione, in sede penale, non aveva mai posto così espressamente il principio secondo cui un consenso non preceduto da “adeguata informazione” fosse un consenso invalido. Aveva peraltro evidenziato che “…..la validità del consenso è condizionata all’informazione, da parte del professionista al quale è richiesto, sui benefici, sulle modalità in genere, sulla scelta tra diverse modalità operative e sui rischi specifici prevedibili (anche ridotti, che possono incidere gravemente sulle condizioni fisiche o sul bene vita) dell’intervento terapeutico - informazione che deve essere effettiva e corretta - e che, nel caso che sia lo stesso paziente a richiedere un intervento chirurgico, per sua natura complesso e svolto in équipe, la presunzione di un implicito consenso a tutte le operazioni preparatorie e successive, connesse all’intervento vero e proprio, non esime il personale medico responsabile dal dovere d’informarlo anche su queste fasi operative,.….” Cassazione - 15 gennaio 1997
Ricordiamo altre recenti pronunzie della Cassazione che non possono essere ignorate nel nuovo orientamento: “…..se durante un intervento programmato e per il quale era stato acquisito il consenso per quel tipo di intervento, viene accertata la presenza di una concomitante altra patologia non prevedibile, il chirurgo è autorizzato a eseguire anche l’intervento per questa ulteriore imprevista patologia seppur in mancanza dell’esplicito consenso, rispondendo in caso di insuccesso solo per lesioni (o omicidio) colpose, qualora venga accertata una colpa del medico…..” Cassazione sez. IV penale, 2001
“.…il medico è legittimato a sottoporre il paziente al trattamento terapeutico che giudica necessario a salvaguardia della salute anche in assenza di un esplicito consenso. E’ solo il rifiuto al trattamento terapeutico prospettatogli, che vincola il medico a non effettuarlo….” Cassazione - 11 luglio 2002)
certamente sono meno rigorose delle prime pronunce in materia: “…..fuori dei casi di intervento necessario e urgente, il medico nell’ esercizio della professione non può, senza valido consenso del paziente, sottoporre costui ad alcun trattamento medico-chirurgico suscettibile di porre in grave pericolo la vita o l’incolumità fisica…..” Cassazione sez.3 - 25 luglio 1967 “…..il chirurgo che, assenza di urgenza e necessità terapeutiche, sottopone il paziente ad un intervento operatorio di più grave entità rispetto a quello meno cruento o di più lieve entità del quale lo abbia informato preventivamente e che solo sia stato da quegli consentito, commette il reato di lesioni volontarie, essendo irrilevante le finalità pur sempre curativa della sua condotta…..” Corte di Assise d’ Appello di Firenze, 1991.
Tuttavia
tutte queste sentenze sono orientate nel rispetto della libertà decisionale
dell’assistito la cui capacità nelle scelte va verificata di volta in volta,
accertando se il paziente sia in grado di comunicare col/coi curante/i e se
dia segno di aver compreso l’informazione, se intenda le alternative e persista
nelle conclusioni espresse. In particolare in presenza di un esplicito rifiuto
del paziente capace di intendere e volere, il medico deve desistere da qualsiasi
atto diagnostico e curativo, non essendo consentito alcun trattamento medico
contro la volontà del paziente, ove, ovviamente, non ricorrano le condizioni
di necessità e urgenza implicanti pericolo per la vita.
Un intervento “indicato”, ma non necessario richiede sempre il consenso. Pertanto
nella pratica medica il consenso informato che deve essere acquisito sia da
chi prescrive sia da coloro che eseguono la prestazione secondo le specifiche
competenze, non solo può trovare una motivazione deontologica (articoli 30,
31, 32, 33 e 34 del Codice di deontologia medica), ma anche una esigenza giuridica
per evitare il contenzioso.
Infatti anche se l’indicazione è giusta e l’operato corretto, in assenza di
un consenso da parte dell’interessato, l’eventuale menomazione comporta la
possibilità da parte dell’interessato di una richiesta risarcitoria.
Inoltre ricordiamo che la omissione di un consenso scritto, come prova certa,
(anche se la previsione scritta del consenso non è obbligatoria tranne i casi
per trasfusione di sangue o emoderivati, per i trapianti, per la sperimentazione
clinica e per la manipolazione dei dati sensibili, per gli accertamenti per
Hiv) oppure i consensi generici e incompleti possono diventare, in caso di
insuccesso o di complicazioni gravi, strumento giudiziario contro il medico:
in mancanza di prove documentali, perchè il consenso è stato ottenuto solo
oralmente oppure nei casi di un consenso troppo generico, il medico è destinato
a soccombere alla esigenza delle norme e alla severità della giurisprudenza
