

Di
fronte ad un unico evento diverse sono le norme di tutela delle lavoratrici
madri-medico a seconda che siano dipendenti ospedaliere, di Casa di cura private,
convenzionate oppure libero-professioniste, anche se il Testo unico e prima
la legge 53/2000 hanno già limato molte differenze.
Per la madre-medico libero professionista è prevista per i 5 mesi, che nella
lavoratrice dipendente si identificano con l’astensione obbligatoria dal lavoro,
un’indennità economica e la tutela delle
* DIRITTO - a tutte le madri-medico iscritte all’ENPAM - Fondo generale
* PERIODO DI GODIMENTO - i due mesi precedenti la data presunta del parto
e i tre mesi successivi la nascita
* IMPORTO - l’80 per cento dei cinque dodicesimi del reddito professionale
(è in corso lo studio di un tetto) dichiarato ai fini Irpef nel secondo anno
precedente alla domanda (non la data presunta di inizio della gravidanza o
di astensione dall’attività’ lavorativa o della nascita)
* MINIMALE - cinque dodicesimi dell’80 per cento del salario minimo annuale
convenzionale degli impiegati; in caso di aborto dopo il terzo mese spetta
un dodicesimo, mentre dopo il sesto mese nella misura intera; nelle adozioni
spetta nella misura intera * DOMANDA - in carta libera, indirizzata ENPAM
* PERIODO UTILE PER L’INOLTRO - dal compimento del sesto mese entro 180 giorni
dalla nascita; in caso di aborto dopo il terzo mese: entro 180 giorni dall’aborto;
in caso di adozione: entro 180 giorni dall’ingresso del bambino nel nuovo
nucleo famigliare
* CERTIFICATI - il certificato medico attestante la data di inizio della gravidanza
e la data presunta del parto e la dichiarazione attestante l’inesistenza del
diritto alla indennità di maternità con altri rapporti di lavoro; in caso
di adozione: la dichiarazione attestante l’inesistenza del diritto a indennità
di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia; in caso di aborto dopo il terzo mese: il certificato
medico, rilasciato dalla ASL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante
il giorno dell’avvenuto aborto spontaneo o terapeutico * ADOZIONE O AFFIDAMENTO
IN PREADOZIONE - a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni
di età
* ABORTO - sia spontaneo che terapeutico dopo il terzo mese di gravidanza,
riconosciuto nella dipendenza con indennità economica di 30 giorni; prima
del terzo mese spetta l’indennità di malattia per il periodo di mancata attività.
La legge prevede che la gestione sia a carico delle rispettive Casse di previdenza
e assistenza per i liberi professionisti.
Per i medici l’indennità viene dunque erogata dall’ENPAM, ovviamente a condizione
che tale trattamento non sia già previsto e stanziato da altro ente.
Non è più prevista la sospensione dell’attività professionale in quanto l’articolo
1 della legge 279/90 non impone come condizione per l’erogazione dell’indennità
di maternità che la lavoratrice libero professionista si astenga effettivamente
dal lavoro, ma solo che la donna possa vivere questo delicato e fondamentale
momento in piena serenità, senza alcun pregiudizio per la sua attività professionale.
Inoltre, dato il carattere indennitario e non risarcitorio dell’indennità
di maternità delle libere professioniste non è necessario la relativa sussistenza
del rapporto previdenziale nel primo giorno dei cinque mesi presi in considerazione:
ovviamente la prestazione verrà commisurata al periodo di effettiva copertura.
In particolare, l’indennità di maternità viene riconosciuta dall’ENPAM per
il periodo pieno di cinque mesi anche: · in caso di affido preadottivo o adozione
dal giorno di ingresso in famiglia del bambino · in caso di parto prematuro
· in caso di decesso del bambino durante il cosiddetto periodo di "astensione
obbligatoria postpar- tum” · in caso di aborto spontaneo o terapeutico dopo
il sesto mese.
Ricordiamo che i medici convenzionati sono considerati dei liberi professionisti.
Per le Specialiste ambulatoriali, considerate nella figura di parasubordinate,
le norme contrattuali prevedono per maternità e puerperio la possibilità di
assenza per 6 mesi totali di cui solo 14 settimane sono retribuite dalle ASL.
Inoltre può essere richiesto un permesso non retribuito (2 anni come massimo
nel triennio).
Mediante domanda durante il permesso non retribuito dalle ASL del periodo
di astensione obbligatoria può essere richiesto all’ENPAM Fondo generale l’indennità
di maternità, costituita da una frazione del contributo medio annuo versato
a favore del medico nel biennio solare precedente l’astensione dal lavoro
(ovvero l’indennità viene decurtata del periodo di 14 settimane di sospensione
retribuita riconosciuta dal Servizio sanitario nazionale).
Ricordiamo che tutti i medici, uomini e donne, attivi cioè dall’iscrizione
sino al compimento del 65esimo anno ovvero sino al conseguimento del trattamento
di pensione del Fondo generale sono tenuti al versamento del contributo destinato
alla costituzione del fondo per la tutela della maternità.

