home page
sommario
english
I NOSTRI SITI
-CESIL
-SANITADE
-CONCORSI MEDICI
-ITALIAN LEADERSHIP
-GESTIONE BILANCI IN
CONTROLUCE

RUBRICHE
-concorsi
-aggiornamento
-sport news
-links

Il mese di aprile di quest’anno sarà ricordato nella storia della evoluzione della nostra normativa come il periodo nel quale si sono buttate le fondamenta della riforma costituzionale in senso devolutivo.
Il giorno 14 la Camera ha infatti approvato, in seconda lettura, con 272 voti favorevoli, 3 contrari e 7 astenuti (e con l’abbandono dell’Aula da parte delle opposizioni), il disegno di legge “Bossi”, meglio noto come “devolution”. Il contenuto di tale proposta di legge sembra destinato, comunque, ad essere sostanzialmente condiviso nella più organica riforma del Titolo V della Costituzione, che prende il nome dal suo proponente Enrico La Loggia, proposta riformatrice già approvata dall’Esecutivo nella seduta del trascorso 11 aprile 2003, ed ora al vaglio della Conferenza Stato-Regioni unificata per l’acquisizione del previsto parere.
La struttura dell’impianto normativo, che propone per l’appunto di riformare l’intero Titolo V della Costituzione, così come di quello (già esaminato ed approvato dalla Camera) contenuto nel progetto cosiddetto devolutivo, sono entrambe dimostrative della ratio dell’attuale legislatore di voler realizzare il completo abbandono della potestà legislativa concorrente, per come da ultimo ridisegnata nel vigente art. 117 della Carta, a beneficio di quella ripartita. L’intenzione del Governo, e quindi la spinta motivazionale che ha dato impulso e linfa al processo riformatore, è quella di eliminare le sacche di incertezze resesi evidenti nell’individuazione delle competenze statali e di quelle regionali, incertezze e dubbi emersi nella più immediata applicazione dell’attuale lettera del Titolo V della Costituzione, sui quali sono intervenute pronunzie del Giudice delle Leggi.


La soluzione legislativa individuata, presente soprattutto nello schema di disegno di legge organico esibito all’esame del percorso di approvazione dell’Esecutivo, punta pertanto a far maggiore chiarezza nella geometria delle competenze legislative.
Si propone di raggiungere tale obiettivo mediante una più rigida suddivisione delle materie da attribuire al potere centrale e periferico, ed anco attraverso l’abrogazione del precetto normativo contenuto nel terzo comma dell’art. 116 della Costituzione, quello appunto che abilita l’attribuzione di nuove competenze in capo alle regioni, mediante leggi di rango ordinario.
E’ appena il caso di precisare, allo scopo soprattutto di definire concettualmente il significato di materia, che, con la sentenza n. 282/2002, la Corte Costituzionale è intervenuta sull’esegesi della lettera dell’articolo 117 della Carta, e più specificatamente sul significato da attribuire al sostantivo utilizzato di “materia”.
A tal proposito il Giudice ha fornito una chiara interpretazione al riguardo, ritenendo che per “materia” non bisogna considerare quella sorta di “unicum” tecnicamente individuato nei più tradizionali quadri normativi, bensì una sorta di “ambito”, inteso nel senso da comprendere in esso anche quelle “materie non materie” che possano comunque essere ritenute familiari per armonia e logica legislativa con quella più specificatamente riferita nel precetto normativo, e pertanto da ritenersi in esso ambito condivise.
Passando ora nello specifico all’esame della lettera delle “proposte normative riformatrici” è appena il caso di evidenziare che entrambi gli schemi progettuali vanno soprattutto ad incidere sulla formulazione dell’art. 117, sopprimendo la tipologia della legislazione concorrente e, di guisa, ridisegnando la “geometria distributiva delle materie” con la conseguente ridistribuzione delle stesse tra Stato e Regione.
Quanto alla potestas legislativa attribuita in esclusiva all’Autorità centrale, questa viene confermata per i più tradizionali settori d’intervento (quali la politica estera, l’immigrazione, la giustizia, la difesa e le forze armate, la politica monetaria e la moneta, l’ordine pubblico, ecc.) ed accresciuta di alcune materie (quali le grandi reti di trasporto, la formazione e la ricerca scientifica, l’ordinamento delle professioni ed anche l’ordinamento generale degli enti locali), materie queste che la riforma - introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 2001 - aveva assegnato alla competenza concorrente Stato-Regioni. Quanto invece alle Regioni, viene assegnata, inter alia, la potestà legislativa in tema di “assistenza e organizzazione sanitaria”, istruzione e polizia locale, nonché di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica a sostegno delle attività produttive di interesse regionale e locale. Nell’articolato approvato dal Governo l’11 aprile 2003 è stata prevista una chiara norma di chiusura, confermativa della cosiddetta clausola residuale, a tenore della quale ogni altra materia non riservata alla legislazione statale si intende devoluta alle Regioni.
Lo schema normativo esaminato presenta altresì, al capoverso che introduce la competenza legislativa esclusiva delle regioni, una sorta di “garanzia della Garanzia”, intesa a salvaguardare i principi dell’uguaglianza e dell’uniformità. La previsione lessicale utilizzata (“Nel rispetto dell’interesse nazionale….”) è posta a tutela dell’unità ed indivisibilità della Repubblica, principi questi irrinunciabili che potrebbero essere messi in serio pericolo da possibili alterazioni “ideologiche” insinuabili nel futuro processo formativo delle leggi, adottando dalle singole Regioni. La tutela della Salute rimane tra le prerogative statali, quantomeno in tema di produzione delle norme generali, mentre l’assistenza e l’organizzazione sanitaria vengono affidate alla competenza esclusiva delle regioni. Tale affermazione normativa ha suscitato un notevole interesse, ma soprattutto ingenerato grandi preoccupazioni nel Paese. Troppi sono infatti i rischi, individuati come possibili, insidiati in una norma che ha lo scopo di assicurare l’assoluta autonomia alle Regioni nel processo dinamico della formazione delle leggi regolamentatrici di un settore così nevralgico com’è quello dell’organizzazione e dell’assistenza sanitaria.


Il rischio più elevato è rappresentato dalle diversità socio-economiche e culturali che caratterizzano le nostre regioni. Queste differenziazioni porterebbero, difatti, a presupporre il verificarsi di sensibili disomogeneità nel garantire l’esercizio ed il godimento del fondamentale diritto alla Salute, determinando così nel Paese una sostanziale disparità di trattamento dei cittadini su scala nazionale.
La previsione normativa che introduce il sistema perequativo delle risorse finanziarie non sarebbe, del resto, ex se sufficiente a garantire il colmarsi dei divari dei servizi da realizzarsi e, pertanto, utile ad assicurare prestazioni ed esiti favorevoli alla salute dei cittadini.
La sostanziale modifica dell’art.117 Cost. - così come concepita nello schema del disegno di legge costituzionale licenziato dal Governo e trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni unificata, per l’acquisizione del formale parere – passa inevitabilmente attraverso il concreto esercizio della funzione legislativa esclusiva da parte delle Regioni in tema di organizzazione del sistema sanitario. Secondo la lettera dell’articolato, condiviso dall’Esecutivo del 11 aprile scorso, l’attuale dettato dell’art. 117, in tema di affidamento di potestà legislativa esclusiva regionale, verrebbe così sostituito: Nel rispetto dell’interesse nazionale e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, le Regioni esercitano la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza ed organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzione scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia locale;
e) istruzione e formazione professionali;
f) promozione della cooperazione e carattere di mutualità; g) artigianato;
h) ricerca scientifica e innovazione tecnologica a sostegno delle attività produttive di interesse regionale e locale;
i) emittenza di ambito regionale
l) valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di spettacoli e manifestazioni culturali e sportive, di rilevanza regionale e locale;
m) industria in ambito regionale;
n) commercio;
o) turismo in ambito regionale;
p) agricoltura in ambito regionale;
q) governo del territorio
r) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
La spinta politico-motivazionale dell’iniziativa legislativa rifugge certamente da quelle logiche ispirate alla realizzazione del Welfare, e quindi dello Stato Sociale che tipicizza a tutt’oggi quasi tutti i Paesi che compongono il Vecchio Continente.
Il modello di Stato promosso a riferimento dal legislatore proponente è decisamente di tipo liberale: un’organizzazione strutturale che recepisce e fa propria l’esperienza anglosassone, che ha certamente costituito un indefettibile parametro di comparazione nella identificazione della ratio ispiratrice dell’intero progetto di riforma.
Con l’ingresso dell’approvanda lettera costituzionale quasi tutti i settori protagonisti del Welfare sarebbero assegnati alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni. A queste verrebbe concesso il quasi potere assoluto e la totale discrezionalità di restaurare lo Stato Sociale ovvero di destrutturarlo “alla bisogna”.
Sostanzialmente, con l’ipotesi normativa enunciata, verrebbe lasciato alle Regioni, sempre che le stesse riescano ad attivare con efficacia la funzione legislativa in materia, la più ampia libertà decisionale, per via della quale potrebbe determinarsi una marcata sperequazione nel Paese nel godimento dei servizi della Salute latu sensu. Nel corso degli ultimi anni, proprio per l’importanza che l’organizzazione sanitaria riveste nella società civile, in quanto attraversa trasversalmente tutti i settori della vita quotidiana, si sono succedute - a ritmo incalzante - introduzioni di diverse forme giuridiche di tutela del diritto alla salute, recate da provvedimenti normativi, modificati ed integrati nel tempo con un andamento quasi frenetico.
Basti ricordare al riguardo le ripetute innovazioni legislative intervenute sull’originario testo del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 5021 , profondamente modificativo della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale2 .
L’attuale ripartizione delle competenze legislative attribuisce allo Stato la potestà esclusiva di definire i livelli essenziali di assistenza (LEA) e di provvedere al finanziamento dell’organizzazione, anche strutturale, del servizio, da effettuarsi per il tramite del fondo sanitario nazionale (FSN).
Con l’adozione del d.lgs 56/00, introduttivo del federalismo fiscale - predisposto ed approvato in esecuzione dell’art. 10 della legge delega n. 133 del 13 maggio 1999, recante le “Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale” - venivano aboliti i trasferimenti statali in materia sanitaria e, conseguentemente, assegnata alle Regioni la responsabilità del reperimento delle risorse finanziarie necessarie a garantire il corretto esercizio delle funzioni istituzionali attribuitele in materia di gestione della Salute.


E’ però accaduto che l’introduzione del federalismo fiscale, specie di quello c.d. sanitario, ha cominciato a fare emergere notevoli difficoltà nella sua pratica attuazione, tanto da ridurlo ad una mera enunciazione normativa. Un federalismo semplicemente enunciato, quindi, congelato nella sua realizzazione: dalle storiche difficoltà di adattamento delle Regioni, dai loro forti e consolidati disavanzi tradizionalmente determinati e dell’impossibilità delle stesse di raggiungere quell’autonomia finanziaria necessaria al corretto svolgimento dei suoi nuovi compiti istituzionali, un’autonomia reale perseguibile, quindi, solo attraverso l’attribuzione alle medesime della vera capacità impositiva e non già attraverso le mere ed insignificanti compartecipazioni erariali concessele.
La previsione normativa delle competenze differenziate ha comunque abilitato le Regioni a vedersi riconosciuti sensibili ambiti di autonomia.
Tale organizzazione distributiva ha consentito la realizzazione di modelli di organizzazione sanitaria diversificati sul territorio nazionale, fermo restando l’individuazione dei livelli essenziali di assistenza in capo allo Stato, così come competeva (e compete ancora sino alla realizzanda riforma costituzionale!) in capo allo stesso la determinazione dei principi fondamentali della tutela della Salute.
Considerazioni. Il primo dei problemi che è necessario porsi è quello di capire se una riforma così strutturata abbia la necessaria “copertura” costituzionale, tenendo conto che il principio cardine dell’uguaglianza, riferito ovviamente al godimento del fondamentale diritto alla Salute, rischia di essere disatteso o quantomeno messo in serio pericolo. Tale rischio potrebbe, infatti, concretizzarsi nella sostanziale disapplicazione dei principi dell’uguaglianza e dell’uniformità nell’intero Paese, a causa di quell’atavica disomogeneità ecomico-finanziaria che contraddistingue le nostre realtà regionali e che, da sempre, ha rappresentato il vero tallone d’Achille del nostro sistema di sviluppo.
Far residuare, pertanto, allo Stato il diritto-dovere di stabilire i criteri generali, nell’ottica e nel progetto di responsabilizzare le Regioni, perché queste riescano a legiferare sulla qualità e sullo spessore dell’assistenza, rappresenta una responsabilità eccessiva per l’odierno legislatore, una responsabilità che lo stesso si sta assumendo con troppa leggerezza, proponendo l’attuale progettualità normativa di riforma alla Costituzione, frutto forse di mediazioni politiche piuttosto che di sane meditazioni socio-giuridiche.
Delegare, infatti, alle Regioni la individuazione e la determinazione dei servizi che siano più adeguati alle proprie realtà territoriali e l’adozione degli standard di assistenza sanitaria ed ospedaliera vuol dire aver abbracciato l’ottica, o forse individuato la soluzione, di accettare realizzazioni di servizi sanitari sostanzialmente differenziati sul territorio nazionale.
Servizi diversi per qualità ed entità e, con questo, l’introduzione di un discrimine da far gravare sulla pelle dei cittadini, che si vedranno costretti alla emigrazione verso una organizzazione della Salute non solo più efficiente ed efficace ma anche (ahimè) più conveniente e più confacente alle loro economie private.
In un quadro generale di riforma così complesso, un altro importante problema, per nulla secondario, è rappresentato dal ruolo che lo stesso Servizio Sanitario Nazionale andrà ad assumere e svolgere nella futura organizzazione della Salute. In sostanza, all’attento esegeta della lettera contenuta nel precetto riformatore, viene a porsi la domanda se esso abbia ancora ragione di esistere. Nella ipotesi di una risposta negativa, ovverosia nell’eventualità in cui la riforma prospettata determini il suo sostanziale superamento, ci si verrebbe a trovare di fronte ad un disastro senza precedenti sul piano dello Stato sociale, un disastro che renderebbe vane una gran parte delle conquiste civili conseguite in oltre 50 anni di storia e di lotta democratica.
Con lo smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale potrebbero, infatti, venirsi a creare sensibili disparità di trattamento in campo sanitario da regione a regione, sicché, in capo a quelle dotate di risorse economiche e finanziarie limitate, ovvero comunque non adeguate, residuerebbero ben poche possibilità di reperire finanziamenti, finanziamenti che, invece, verrebbero drenati in termini e quantità cospicue dalle regioni più ricche.
Quello dei finanziamenti costituisce indubbiamente l’aspetto nodale della proposta devolution, dal momento che esso, come già riferito a proposito del d. lgs. 56/2000, ha già costituito e rappresentato “la pietra tombale” del federalismo fiscale, il grave problema che non consente ancora a tutt’oggi l’introduzione a regime di un sistema federalista.
Allo stato delle cose diventa facile prevedere l’instaurarsi e lo svilupparsi di un acceso dibattito, anche tra le istituzioni coinvolte, su un tema tanto delicato come quello che investe il diritto fondamentale della tutela della Salute, atteso che le Regioni si collocano in un’ottica spiccatamente liberista e non più interventista dello Stato.
L’assistenza sanitaria, del resto, ha sempre rappresentato un costo non indifferente per l’economia pubblica e, quindi, per lo Stato, oggi ”denudato” delle sue vecchie vesti tutorie ed assistenziali. Il problema sarà, pertanto, distratto ovvero rinviato a valle della geometria istituzionale, e dal momento che non tutte le Regioni possiedono le medesime risorse, questo rappresenterà il vero ostacolo, l’aspetto che maggiormente inciderà sul percorso della riforma costituzionale in sede parlamentare.
Perché possa, dunque, essere garantito il corretto esercizio dei poteri legislativi in tema di Salute – che saranno assunti dalle Regioni all’indomani dell’esito favorevole dell’esame parlamentare dell’invocata riforma costituzionale – dovranno coesistere due grandi ed obiettive certezze: la raggiunta “professionalità istituzionale” delle stesse (ma di tutte le Regioni!), intesa nel senso della capacità a legiferare anche “in prospettiva tecnica ed evolutiva”, ed il materiale possesso ovvero il sostanziale reperimento delle risorse finanziarie necessarie al proprio Sistema, risorse per le quali le Regioni saranno uniche responsabili del loro accaparramento.
Inevitabile sarà, pertanto, la discriminazione tra realtà regionali sufficientemente dotate di risorse economiche e realtà regionali povere ed, in quanto tali, maggiormente penalizzate, per le quali la “controriforma” sarà percepita come peggiorativa rispetto allo status quo. Altra considerazione, di carattere ermeneutica, va fatta sul significato della lettera utilizzata nell’articolato del testo del disegno di legge sulla devolution (ddl Bossi), approvato alla Camera il 14 aprile 2003. Più specificatamente, tale considerazione va dedicata al significato che il legislatore farebbe risalire al termine “attivano”: se questo va inteso nel senso di “possono attivare” ovvero di “devono attivare”. Tale sforzo esegetico andrebbe decisamente affrontato, in quanto dalla sua corretta interpretazione (che, qui ci si augura, intervenga direttamente dal legislatore e, pertanto, divenga autentica!) dipenderà il futuro della regolamentazione della Salute nel nostro Paese. Se, infatti, il termine utilizzato andasse inteso nel senso di “possono”, si correrebbe il rischio nel prossimo futuro, quantomeno in quello più immediato, del delinearsi di una legislazione cosiddetta “a macchia di leopardo”, con l’amaro risultato che in alcune regioni continuerebbero a trovare applicazione i soli principi statali, con conseguente vuoto normativo in materia di organizzazione sul territorio del sistema sanitario. Se questa è la prospettiva, occorrerebbe che il legislatore fissasse, quantomeno, un termine perentorio entro il quale le regioni potessero esercitare le prerogative costituzionali, al fine di evitare il crearsi e, soprattutto, il protrarsi, sine die, di pericolosi deficit legislativi. Nel concludere non si riesce a non porre l’attenzione sull’interrogativo se la organizzazione della Salute del nostro Paese è pronta ovvero è matura per sopportare la devolution. La risposta all’interrogativo rimane invero fortemente condizionata dalle oggettive differenze interregionali, le diversità che possono trasformarsi in veri e propri “gap” socio-economici, tanto evidenti da spaccare in due la nostra realtà territoriale e geo-politica. Le conseguenze di questa riforma potrebbero, in un certo senso, destabilizzare l’equilibrio nazionale. Lo Stato non può permettersi che l’unità e la coesione siano aggredite e distrutte da una riforma per certi versi improvvida. Una riforma che intende a tutti i costi, forse fideisticamente, decentrare competenze in settori nevralgici, senza tener conto delle sacche di arretratezza assistenziale che caratterizzano ancora oggi alcune realtà territoriali (e non solo territoriali!) del Paese. L’annoso problema del divario tra regioni ricche e regioni povere potrebbe essere risolto con la realizzazione di nuove infrastrutture, nuovi cicli e processi di ripresa economica. Le differenze tra un territorio ed un altro sono sempre esistite ed esisteranno sempre, con l’amara realistica conseguenza che tale forbice è destinata a resistere ad ogni tipo di riforma, se a queste non vengono accompagnate serie misure per lo sviluppo reale delle zone ancora depresse, segnate dalla forte disoccupazione e dall’assenza di tessuto produttivo. L’autoreferenzialità ha da sempre favorito i soggetti più forti, disincentivando quelli più deboli. In un quadro così complesso è indispensabile trovare il giusto equilibrio tra l’imprescindibile bisogno di riformare la Costituzione, ormai specchio deformato delle esigenze recepite dalla delineanda nuova architettura dello Stato, e la necessità di non penalizzare le fasce meno abbienti della popolazione. Proprio perché la società muta nel tempo, le leggi devono essere interpreti fedeli dei cambiamenti in corso. Questo, però, non significa che un assetto istituzionale, ovvero i risultati applicativi di una riforma, sperimentati positivamente in un Paese, debbano essere considerati validi universalmente per tutte le realtà nazionali. Gli stessi obiettivi possono essere raggiunti seguendo anche percorsi diversi. L’Italia non ha ancora risolto la “questione meridionale”. Abbandonare le regioni meridionali alle loro effettive, naturali e spontanee capacità imprenditoriali e finanziarie non farebbe altro che amplificare il divario tra Nord e Sud, determinando peraltro l’impossibilità per gli Enti Regione di finanziare i loro sistemi di Salute.

Dott. Federico Jorio - Cosenza
Avv. Gerardo Guzzo - Salerno
Avv. Mara Tamburri - Perugia

NOTE:
1 Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421”, è stato modificato ed integrato dai seguenti provvedimenti normativi: -d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517; -d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229; -d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517; -d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56; -d.lgs. 2 marzo 2000, n. 49; -d.lgs. 7 giugno 2000, n. 168; -d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254; -d.lgs. 16 novembre 2001, n. 405: 2 Cfr. Legge 23/12/1978, n. 833;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Federico Jorio - Gerardo Guzzo - Mara Tamburri