In una breve Nota sulla contraccezione d’emergenza, approvata
ufficialmente il 28/5/2004, il Comitato Nazionale per la Bioetica,
rispondendo ad un quesito posto dall’Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri di Venezia, si è pronunciato sulla possibilità
di rifiutare la prescrizione della cosiddetta “pillola del
giorno dopo”. Risulta particolarmente interessante prendere
in esame questa Nota perché la conclusione, unanimemente
condivisa, è il frutto di una convergenza tra dissenzienti.
Il tema, inoltre, è tutt’altro che irrilevante e
riapre questioni sia di natura etica, sia di natura giuridica,
che sono presenti anche nel panorama internazionale, come dimostra
il recente articolo di J. Cantor e K. Baum, pubblicato dal New
England Journal of Medicine, dal titolo “The limits of Conscientious
Objection - May Pharmacist Refuse to Fill Prescription for Emergency
Contraception?”
(N. 4., 2004, pp. 2008-2012).
Il problema cha sta a monte potrebbe essere riconducibile a questo
interrogativo: la cosiddetta “pillola del giorno dopo”
è un contraccettivo, oppure è un abortivo? L’uso
di questo prodotto configura o no una possibile interruzione volontaria
della gravidanza?
In realtà le cose sono più complesse, perché
non tutti sono d’accordo nel fissare quando inizi la gravidanza:
con la fecondazione oppure, secondo la definizione dell’Oms,
con l’impianto dell’embrione in utero? Ora, va detto
che il CNB non scioglie definitivamente il quesito. 
L’analisi della «pluralità dei meccanismi di
azione ipotizzabili del levonorgestrel (LNG)» non porta
ad un’unica conclusione. «A fronte di questi dati
sono emersi nel CNB due orientamenti: da una parte vi è
chi ritiene prevalente - o addirittura esclusivo - l’effetto
prefertilizzazione del LNG in quanto maggiormente documentato
nella letteratura clinica; dall’altra viene rimarcata la
concreta possibilità, sulla base di precisi presupposti
scientifici, che nei contesti in esame la fecondazione si realizzi,
con effetti post-fertilizzativi dell’assunzione medesima».
I dati sono gli stessi, ma le interpretazioni variano. Entrambe
le posizioni, in effetti, sembrano giustificate, non soltanto
perché la “pillola del giorno dopo” può
avere due effetti, a seconda del momento del ciclo ovarico in
cui interviene, ma perché si possono usare differenti definizioni
di gravidanza.
La Nota riporta il testo di due foglietti illustrativi dei prodotti
messi in commercio da cui risulta chiaro che questa pillola agisce
anche dopo la fecondazione. Nel primo foglietto vi si legge che
questi prodotti modificano «la mucosa dell’utero,
rendendola inadatta all’impianto di un ovulo fecondato».
Nel secondo, si afferma che «la contraccezione d’emergenza
è un metodo di emergenza che ha lo scopo di prevenire la
gravidanza, bloccando l’ovulazione o impedendo l’impianto
dell’ovulo eventualmente fecondato, se il rapporto sessuale
è avvenuto nelle ore o nei giorni che precedono l’ovulazione,
cioè nel periodo di massima probabilità di fecondazione.
Il metodo non è più efficace una volta iniziato
l’impianto».
Tutto chiaro? Soltanto a prima vista. L’espressione ovulo
fecondato mette in evidenza il fatto che questi prodotti, in alcuni
casi, non impediscono la fecondazione (non sono pertanto anticoncezionali),
bensì l’impianto. Ma possono essere giudicati “abortivi”?
Si può affermare che favoriscano un’interruzione
volontaria di gravidanza? Dipende, ancora una volta, da che cosa
si intende per gravidanza e per aborto. A questo proposito, il
CNB fornisce una risposta salomonica, ma anche un po’ criptica:
« È ovvio che circa la possibilità di un effetto
interruttivo dello sviluppo embrionale non incide l’eventuale
utilizzazione della terminologia descrittiva dell’OMS che
qualifica come gravidanza la fase successiva all’impianto
in utero dell’embrione».
Detto in altri termini: l’interruzione della vita embrionale
resta un fatto, anche qualora si accetti la definizione di gravidanza
proposta dall’Oms. Ma per chi fissa l’inizio della
gravidanza con l’impianto dell’embrione questa pillola
non interrompe mai la gravidanza: chi (a mio avviso con maggior
coerenza) pone l’inizio della gravidanza, al di là
delle convenzioni, nella fecondazione, ritiene, invece, che questa
pillola, in alcuni casi, interrompa la gravidanza.
Per
evitare di aprire il discorso sulla gravidanza, il CnB ha scelto
un’altra via, e ha puntato l’attenzione sull’interruzione
dello “sviluppo embrionale”. Nessuno ha dei dubbi,
a quanto pare, né in un fronte né nell’altro,
che questa pillola, in alcuni casi, possa impedire lo sviluppo
della vita embrionale. Ma l’interruzione dello sviluppo
della vita embrionale nel corpo materno che cos’è?
Perché non dire che in questo modo si procura la morte
dell’embrione umano? L’obiezione di coscienza non
trova il suo fondamento etico e giuridico proprio di fronte a
questa possibilità di indurre la morte altrui? Ci può
essere un aborto che non sia anche un’interruzione di gravidanza,
laddove la fecondazione avviene nel corpo materno? E inoltre,
il problema morale dell’interruzione volontaria di gravidanza
non riguarda forse il fatto che non si interrompe soltanto un
processo fisiologico, ma si pongono le condizioni perché
cessi la vita di un altro essere umano, di un’altra persona,
seppure nei suoi stadi iniziali?
Malgrado la presenza di diverse interpretazioni, il CNB ritiene,
in modo unanime, che il medico possa legittimamente «rifiutare
la prescrizione o la somministrazione di LNG», appellandosi
«alla “clausola di coscienza”, dato il riconosciuto
rango costituzionale dello scopo di tutela del concepito che motiva
l’astensione (cfr. p. es. Corte cost. n. 35/1997), e dunque
a prescindere da disposizioni normative specificamente riferite
al quesito in esame».
I due diversi schieramenti convergono però sulla base di
due differenti motivazioni: in un caso, infatti, l’obiezione
di coscienza è difesa per tutelare la vita del concepito
(e si evita così la discussione intorno alla gravidanza,
che resta aperta a disquisizioni linguistiche e mediche); nell’altro
caso, invece, si tutela, per così dire, la libertà
del medico di astenersi, come recita una Postilla, «da prestazioni
che contrastino con la propria coscienza e/o il proprio convincimento
clinico (Codice di Deontologia medica del 20/11/2000, art. 19)».
I firmatari delle Postilla, infatti, aggiungono anche queste precisazioni,
e cioè «che l’eventuale ampliamento della libertà
del medico non è scevro di conseguenze per la possibilità
da parte delle donne di accedere senza disagi aggiuntivi al principio
farmacologico in questione» e concludono invitando le «
Autorità e Istituzioni competenti, anche ai sensi dell’art.
117, lettera m della Costituzione italiana, a vigilare ed eventualmente
provvedere affinché su tutto il territorio nazionale l’esercizio
della “clausola di coscienza” da parte dei medici
operanti nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale non
implichi difficoltà rilevanti e una restrizione di fatto
delle libertà e dei diritti civili e sociali a carico delle
donne».
Conclusioni soddisfacenti? Dal punto di vista formale possiamo
dire di sì, poiché la riposta al quesito è
stata data in modo chiaro e inequivocabile: nel caso della cosiddetta
contraccezione d’emergenza si può esercitare, da
parte del medico, il diritto all’obiezione di coscienza.
Ma restano aperte ancora molte questioni morali, e prima di tutto
quelle che riguardano il diritto delle donne a conoscere con chiarezza
a quale trattamento si sottopongono. L’espressione ovulo
fecondato potrà certo servire per dimostrare che questa
pillola non ha soltanto un effetto anticoncezionale, ma certo
non aiuta a capire che, impendendo l’impianto, si impedisce
ad un essere umano allo stadio embrionale di continuare a vivere.
L’impianto non è soltanto condizione dello sviluppo,
ma della vita dell’embrione umano. I firmatari della Postilla
«esprimono il convincimento che nell’analisi delle
questioni bioetiche gli interessi di tutti i soggetti coinvolti
vadano tenuti nella debita considerazione». Ci auguriamo
che tra i soggetti coinvolti si tenga anche in debito conto l’eventuale
figlio allo stadio embrionale, impropriamente e sbrigativamente
compreso nella categoria di ovulo fecondato.
Al di là delle osservazioni critiche, va sicuramente apprezzato
l’esito dell’accordo raggiunto tra i differenti orientamenti
presenti nel CNB, che testimonia la lodevole volontà di
trovare prospettive unitarie. L’auspicio è che, in
futuro, i cittadini possano essere aiutati a comprendere meglio
le questioni etiche in gioco attraverso una più serena
distinzione tra i fatti e i valori, così che l’esercizio
della coscienza morale sia reso più agevole.
Adriano Pessina
Cattedra di Bioetica
Università Cattolica di Milano