Contraccezione d'emergenza e ovuli fecondati

 Adriano Pessina

In una breve Nota sulla contraccezione d’emergenza, approvata ufficialmente il 28/5/2004, il Comitato Nazionale per la Bioetica, rispondendo ad un quesito posto dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Venezia, si è pronunciato sulla possibilità di rifiutare la prescrizione della cosiddetta “pillola del giorno dopo”. Risulta particolarmente interessante prendere in esame questa Nota perché la conclusione, unanimemente condivisa, è il frutto di una convergenza tra dissenzienti.
Il tema, inoltre, è tutt’altro che irrilevante e riapre questioni sia di natura etica, sia di natura giuridica, che sono presenti anche nel panorama internazionale, come dimostra il recente articolo di J. Cantor e K. Baum, pubblicato dal New England Journal of Medicine, dal titolo “The limits of Conscientious Objection - May Pharmacist Refuse to Fill Prescription for Emergency Contraception?”
(N. 4., 2004, pp. 2008-2012).
Il problema cha sta a monte potrebbe essere riconducibile a questo interrogativo: la cosiddetta “pillola del giorno dopo” è un contraccettivo, oppure è un abortivo? L’uso di questo prodotto configura o no una possibile interruzione volontaria della gravidanza?
In realtà le cose sono più complesse, perché non tutti sono d’accordo nel fissare quando inizi la gravidanza: con la fecondazione oppure, secondo la definizione dell’Oms, con l’impianto dell’embrione in utero? Ora, va detto che il CNB non scioglie definitivamente il quesito.
L’analisi della «pluralità dei meccanismi di azione ipotizzabili del levonorgestrel (LNG)» non porta ad un’unica conclusione. «A fronte di questi dati sono emersi nel CNB due orientamenti: da una parte vi è chi ritiene prevalente - o addirittura esclusivo - l’effetto prefertilizzazione del LNG in quanto maggiormente documentato nella letteratura clinica; dall’altra viene rimarcata la concreta possibilità, sulla base di precisi presupposti scientifici, che nei contesti in esame la fecondazione si realizzi, con effetti post-fertilizzativi dell’assunzione medesima». I dati sono gli stessi, ma le interpretazioni variano. Entrambe le posizioni, in effetti, sembrano giustificate, non soltanto perché la “pillola del giorno dopo” può avere due effetti, a seconda del momento del ciclo ovarico in cui interviene, ma perché si possono usare differenti definizioni di gravidanza.
La Nota riporta il testo di due foglietti illustrativi dei prodotti messi in commercio da cui risulta chiaro che questa pillola agisce anche dopo la fecondazione. Nel primo foglietto vi si legge che questi prodotti modificano «la mucosa dell’utero, rendendola inadatta all’impianto di un ovulo fecondato». Nel secondo, si afferma che «la contraccezione d’emergenza è un metodo di emergenza che ha lo scopo di prevenire la gravidanza, bloccando l’ovulazione o impedendo l’impianto dell’ovulo eventualmente fecondato, se il rapporto sessuale è avvenuto nelle ore o nei giorni che precedono l’ovulazione, cioè nel periodo di massima probabilità di fecondazione. Il metodo non è più efficace una volta iniziato l’impianto». Tutto chiaro? Soltanto a prima vista. L’espressione ovulo fecondato mette in evidenza il fatto che questi prodotti, in alcuni casi, non impediscono la fecondazione (non sono pertanto anticoncezionali), bensì l’impianto. Ma possono essere giudicati “abortivi”? Si può affermare che favoriscano un’interruzione volontaria di gravidanza? Dipende, ancora una volta, da che cosa si intende per gravidanza e per aborto. A questo proposito, il CNB fornisce una risposta salomonica, ma anche un po’ criptica: « È ovvio che circa la possibilità di un effetto interruttivo dello sviluppo embrionale non incide l’eventuale utilizzazione della terminologia descrittiva dell’OMS che qualifica come gravidanza la fase successiva all’impianto in utero dell’embrione».
Detto in altri termini: l’interruzione della vita embrionale resta un fatto, anche qualora si accetti la definizione di gravidanza proposta dall’Oms. Ma per chi fissa l’inizio della gravidanza con l’impianto dell’embrione questa pillola non interrompe mai la gravidanza: chi (a mio avviso con maggior coerenza) pone l’inizio della gravidanza, al di là delle convenzioni, nella fecondazione, ritiene, invece, che questa pillola, in alcuni casi, interrompa la gravidanza. Per evitare di aprire il discorso sulla gravidanza, il CnB ha scelto un’altra via, e ha puntato l’attenzione sull’interruzione dello “sviluppo embrionale”. Nessuno ha dei dubbi, a quanto pare, né in un fronte né nell’altro, che questa pillola, in alcuni casi, possa impedire lo sviluppo della vita embrionale. Ma l’interruzione dello sviluppo della vita embrionale nel corpo materno che cos’è? Perché non dire che in questo modo si procura la morte dell’embrione umano? L’obiezione di coscienza non trova il suo fondamento etico e giuridico proprio di fronte a questa possibilità di indurre la morte altrui? Ci può essere un aborto che non sia anche un’interruzione di gravidanza, laddove la fecondazione avviene nel corpo materno? E inoltre, il problema morale dell’interruzione volontaria di gravidanza non riguarda forse il fatto che non si interrompe soltanto un processo fisiologico, ma si pongono le condizioni perché cessi la vita di un altro essere umano, di un’altra persona, seppure nei suoi stadi iniziali?
Malgrado la presenza di diverse interpretazioni, il CNB ritiene, in modo unanime, che il medico possa legittimamente «rifiutare la prescrizione o la somministrazione di LNG», appellandosi «alla “clausola di coscienza”, dato il riconosciuto rango costituzionale dello scopo di tutela del concepito che motiva l’astensione (cfr. p. es. Corte cost. n. 35/1997), e dunque a prescindere da disposizioni normative specificamente riferite al quesito in esame».
I due diversi schieramenti convergono però sulla base di due differenti motivazioni: in un caso, infatti, l’obiezione di coscienza è difesa per tutelare la vita del concepito (e si evita così la discussione intorno alla gravidanza, che resta aperta a disquisizioni linguistiche e mediche); nell’altro caso, invece, si tutela, per così dire, la libertà del medico di astenersi, come recita una Postilla, «da prestazioni che contrastino con la propria coscienza e/o il proprio convincimento clinico (Codice di Deontologia medica del 20/11/2000, art. 19)».
I firmatari delle Postilla, infatti, aggiungono anche queste precisazioni, e cioè «che l’eventuale ampliamento della libertà del medico non è scevro di conseguenze per la possibilità da parte delle donne di accedere senza disagi aggiuntivi al principio farmacologico in questione» e concludono invitando le « Autorità e Istituzioni competenti, anche ai sensi dell’art. 117, lettera m della Costituzione italiana, a vigilare ed eventualmente provvedere affinché su tutto il territorio nazionale l’esercizio della “clausola di coscienza” da parte dei medici operanti nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale non implichi difficoltà rilevanti e una restrizione di fatto delle libertà e dei diritti civili e sociali a carico delle donne». Conclusioni soddisfacenti? Dal punto di vista formale possiamo dire di sì, poiché la riposta al quesito è stata data in modo chiaro e inequivocabile: nel caso della cosiddetta contraccezione d’emergenza si può esercitare, da parte del medico, il diritto all’obiezione di coscienza. Ma restano aperte ancora molte questioni morali, e prima di tutto quelle che riguardano il diritto delle donne a conoscere con chiarezza a quale trattamento si sottopongono. L’espressione ovulo fecondato potrà certo servire per dimostrare che questa pillola non ha soltanto un effetto anticoncezionale, ma certo non aiuta a capire che, impendendo l’impianto, si impedisce ad un essere umano allo stadio embrionale di continuare a vivere. L’impianto non è soltanto condizione dello sviluppo, ma della vita dell’embrione umano. I firmatari della Postilla «esprimono il convincimento che nell’analisi delle questioni bioetiche gli interessi di tutti i soggetti coinvolti vadano tenuti nella debita considerazione». Ci auguriamo che tra i soggetti coinvolti si tenga anche in debito conto l’eventuale figlio allo stadio embrionale, impropriamente e sbrigativamente compreso nella categoria di ovulo fecondato.
Al di là delle osservazioni critiche, va sicuramente apprezzato l’esito dell’accordo raggiunto tra i differenti orientamenti presenti nel CNB, che testimonia la lodevole volontà di trovare prospettive unitarie. L’auspicio è che, in futuro, i cittadini possano essere aiutati a comprendere meglio le questioni etiche in gioco attraverso una più serena distinzione tra i fatti e i valori, così che l’esercizio della coscienza morale sia reso più agevole.

Adriano Pessina
Cattedra di Bioetica
Università Cattolica di Milano