Il consenso e i trapianti

 Diego Marasco

Con il progresso della medicina e l’accresciuto numero di esiti positivi dei trapianti è aumentato anche l’interesse generale e il dibattito sulle problematiche etiche e giuridiche che il tema sollecita. In Italia mancano previsioni costituzionali che si occupano dei trapianti e le norme ordinarie che disciplinano dell’argomento sono di recente introduzione ordinamentale, atteso il recente coinvolgimento culturale sollecitato dalle significative evoluzioni della scienza medica. La tematica sui trapianti viene, in Italia, ad essere collocata nel più ampio ambito degli “atti di disposizione del proprio corpo”. Il riferimento normativo principale in materia di trapianti tra viventi è l’art. 5 c.c., secondo cui: “gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”. Questa disposizione è la primigenia fonte normativa per i trapianti tra persone viventi, ancorché bisogna considerare che essa è precedente alla Costituzione e che, quindi, va interpretata tenendo in considerazione i principi fondamentali in essa contenuti.
Fra questi:
a) il principio personalista, in base al quale la problematica subisce un cambio di prospettiva, ponendosi non più come potere di disporre del proprio corpo, bensì come dovere di disporne;
b) il principio di solidarietà umana e sociale.
Attraverso il riferimento costituzionale a quest’ultimo principio, con la legge n. 458 del 1967 il legislatore ha derogato alla disciplina generale e, dunque, consentito il trapianto del rene tra viventi. La donazione del rene è resa ammissibile, in via primaria, ai genitori, ai figli o ai fratelli del paziente. Solo nel caso in cui questi soggetti manchino ovvero non risultino idonei alla donazione, viene reso possibile il ricorso ad altri pazienti ovvero estranei (art.1, comma 2 e 3, legge n. 458 del ’67). Tutto questo viene rigidamente codificato dal legislatore per ovvi motivi connessi all’obiettivo di ridurre al massimo le ipotesi di rigetto dell’organo e, pertanto, a tutela della Salute del soggetto trapiantato.
La decisione di cedere un rene comporta una “diminuzione permanente” dell’integrità fisica del donatore, nonostante la caratteristica della “duplicità” dell’organo da spiantare, così come solleva altri dubbi di carattere etico e giuridico. Problemi, questi, che il legislatore, con una sua opzione individuata al limite della tollerabilità costituzionale, ha ritenuto di consentire un simile intervento. Una seconda autorizzazione viene dal giudice, il quale ha il dovere di verificare: l’età del donatore, il possesso della capacità di intendere e di volere, la consapevolezza delle conseguenze che ne possono derivare, l’esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo e al trapianto del rene, reso nell’apposito referto medico collegiale.
Nel 1999 con la legge n. 483, il legislatore ha ancora forzato il principio generale dell’art. 5 c.c. e ha autorizzato il trapianto di parti del fegato, da effettuarsi esclusivamente tra persone viventi. Il trapianto di parti di fegato si basa sul presupposto della peculiare capacità dell’organo di rigenerarsi in tempi brevi e senza particolari problemi per il donatore. Quindi, a differenza dell’espianto del rene, quello del fegato non produce una diminuzione permanente dell’integrità fisica, per cui sembra eccessivo parlare di deroga al principio dell’art. 5 c.c. Una cosa è infatti un trapianto del rene, altro è il trapianto del fegato.
Fatte queste premesse, appare ovvia la considerazione che si sarebbe pretesa dai più una doppia ipotesi di codificazione da parte del legislatore, una che si occupasse del trapianto del rene e un’altra di parti del fegato, interventi normativi utili a caratterizzare le diverse fattispecie e, quindi, a definire significative distinzioni sia sul piano ideologico che sul piano tecnico-giuridico. L’unica differenza, infatti, tra la legge del 1999, al punto in cui si occupa del trapianto di fegato, e la legge del 1967 per il trapianto di rene, è data dalla previsione dell’uso esclusivo di parti del fegato a scopo di trapianto, piuttosto che della loro utilizzazione per scopi diversi. Una cosa che accomuna le disposizioni delle due leggi è il carattere necessariamente gratuito dell’atto di donazione. Risulta, infatti, essere un problema rilevante quello della possibilità di cedere un organo a fronte di un corrispettivo, in senso lato, atteso il loro enorme valore economico, determinato da una domanda motivata dalla “ragione di vivere”.
Da parte di alcuni è stato fatto notare come nell’attività di trapianto tutti traggano un guadagno, inteso quest’ultimo come posizione “fisicamente ed economicamente” favorevole, tranne il donatore. La problematica è molto seria e mette in gioco due principi importanti: quello del libero mercato e quello di solidarietà. L’art. 41 della Costituzione afferma che <<l’iniziativa economica privata è libera>>, ma nello stesso tempo << non può recare danno alla dignità umana>>. Il principio di solidarietà, poi, fuga ogni dubbio: l’atto della donazione deve essere un atto d’altruismo supremo e d’amore umano verso il prossimo. Inoltre, sia la legge del ‘67 che quella del ’99 stabiliscono il carattere necessariamente gratuito dell’atto di disposizione. Dello stesso avviso anche la dichiarazione dei Ministri della sanità europei di condanna ufficiale del commercio biologico. Infine, non si può ignorare la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, varata a Nizza il 7 dicembre 2000 nella quale vige <<il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro>>.
Per quanto riguarda i trapianti da cadavere la legislazione italiana sostanzialmente è passata da una posizione di chiusura, attraverso l’individuazione specifica degli organi trapiantabili (L. n. 235 del ‘57), ad una di apertura, la quale ha disposto che il trapianto è da ritenersi escluso (L. n. 644 del ‘75 e L. n. 98 del ’99) per l’encefalo e le gonadi.
Un problema molto sentito, molto delicato e sul quale i cittadini chiedono più garanzie, è quello dell’accertamento della morte. È risaputo che la buona riuscita di un trapianto dipende molto dalla tempestività dell’intervento, in modo tale da poter disporre di organi ancora fisiologicamente intatti, ma è anche fondata la necessità di assicurare la tutela della vita ai pazienti. Per questi motivi il legislatore con la L. n. 644 del ‘75 stabilisce una serie di criteri in base ai quali accertare il decesso: assenza simultanea del battito cardiaco per venti minuti, della respirazione spontanea per due e di ogni attività cerebrale spontanea o provocata (art.3); per i soggetti sottoposti a rianimazione, oltre all’assenza di respirazione spontanea e di attività celebrale, è richiesto uno stato di coma profondo accompagnato da atonia muscolare e mancanza di riflessi nervosi (art. 4). Sembra, pertanto, che ad oggi il problema dell’accertamento della morte sia da ritenersi superato, di modo che gli organi trapiantati possano essere con certezza prelevati non da un morto “apparente”, e quindi da un vivente, ma da un morto “reale”. La legge n. 91 del ‘99 introduce, inoltre, il consenso informato quale condizione indispensabile per effettuare un trapianto. Il consenso informato si basa su due presupposti: una giusta informazione e il consenso. La fase dell’informazione consiste nel dare all’assistito (in modo chiaro, completo e comprensibile), gli elementi sufficienti affinché possa capire quale siano le possibili conseguenze del trattamento medico. L’informazione è un presupposto essenziale per l’acquisizione del consenso. Il chirurgo ha il dovere di informare il paziente sulla natura dell’intervento, sulle possibilità di riuscita dello stesso e sui rischi che questo comporta. In caso contrario il medico violerebbe anzitutto il principio di comportarsi secondo buona fede (art. 1337 c.c.). L’informazione deve essere veritiera, completa e compresa dal paziente.
L’informazione è considerata, dunque, condizione indispensabile per la validità del consenso. La mancanza di una giusta informazione ha come conseguenza la violazione dell’art. 13 Cost. che garantisce la libertà personale anche con riferimento alla salvaguardia della salute e della propria integrità fisica, l’art. 32 cost. secondo cui <<nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge>> e l’art. 33 (L. n.833 del 1978) che esclude la possibilità di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente. L’obbligo dell’informazione è sancito, inoltre, all’art. 30 del codice di deontologia medica che impone al medico di <<fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate>>. Contro la volontà del paziente si possono effettuare solo i trattamenti medici imposti per legge: le vaccinazioni obbligatorie (L. n. 292 del 1963); le malattie sessualmente trasmissibili, tubercolosi e lebbra (L. n. 897 del 1956); le malattie mentali (artt. 34 e 35, L. n. del 1978), ecc. In questi casi la tutela della collettività prevale sulla volontà del singolo, consentendo, quindi, di imporre allo stesso il trattamento.
I trapianti di organi, alla stregua di ogni altro trattamento terapeutico, sono leciti soltanto in quanto il soggetto interessato vi consenta. Il consenso deve essere espresso da individuo capace di intendere e di volere, deve essere personale, specifico, espresso con consapevolezza e, in ogni caso, revocabile. Un intervento in assenza del consenso personale è da ritenersi illegittimo, con la conseguente responsabilità di coloro che lo hanno posto in essere, sotto il profilo penalistico e civilistico. A tal proposito, nella sentenza n. 13 del 1990, confermata dalla Cassazione nel 1992, la corte di assise di Firenze si esprime in termini molto chiari: <<la salute non è un bene che possa essere imposto coattivamente al soggetto interessato, dal volere o, peggio, dall’arbitrio altrui, ma deve fondarsi esclusivamente sulla volontà dell’avente diritto, trattandosi di una scelta che riguarda la qualità della vita e che pertanto lui e lui solo può legittimamente fare>>. La sentenza della cassazione ha riconosciuto la responsabilità penale per reato preterintenzionale nei confronti di chi effettua un intervento del quale il paziente non ha espresso il consenso.
Il consenso deve essere manifestato preventivamente al trattamento. Al paziente devono essere illustrate le possibili soluzioni alternative.
La forma scritta non è necessaria, se non in casi particolari. La forma scritta del consenso è opportuna al fine di documentare il consenso, e va allegata alla cartella clinica del paziente. Va da sé che è vanificante il ricorso arido a <<modulistiche>>, anche complete, ma talora asfittiche e, comunque, sempre inappaganti se non corredate da uno specifico e paziente “lavoro” informativo individualizzato. Il medico può prescindere dal consenso del paziente, oltre che nei casi di trattamenti obbligatori su menzionati, solo nelle ipotesi rientranti nel disposto dell’art. 54, c.p., c.d. <<soccorso di necessità>>: si tratta delle ipotesi nelle quali il medico interviene per salvare la vita di un paziente o per evitare un danno grave della persona. Il pericolo deve essere <<attuale ed inevitabile>>, e le cure quelle strettamente necessarie. Una volta superata la fase di necessità, l’assunzione del consenso ridiventa indispensabile.
Una conferma della importanza fondamentale dell’assunzione del consenso ci viene dall’art. 32 del codice di deontologia medica, in base al quale: <<il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza il consenso informato del paziente>>.
In Italia la normativa sul consenso è passata dal consenso espresso, (la legge 235 del 1975 sanciva il principio in base al quale era consentito il prelievo da cadavere solo <<se il soggetto abbia data autorizzazione>>), ad un consenso presunto (principio già vigente per i deceduti sottoposti a riscontro diagnostico), diventato regola con la legge n. 644 del 1975. Tale principio vieta il prelievo <<quando in vita il paziente abbia esplicitamente negato il proprio assenso>>, ma viene introdotta la possibilità di opposizione da parte dei parenti: a partire dal coniuge non separato, in sua mancanza (e non nell’assenza) i figli maggiorenni, per finire i genitori. L’unico altro soggetto, al di fuori di quelli menzionati, che può subentrare è il rappresentante legale per interdetti e minori. Il percorso legislativo si conclude con la legge n.91 del 1999 che introduce il dibattuto principio del “silenzio-assenso”: i cittadini devono essere informati e decidere se donare o meno gli organi al momento della loro morte, se manca la dichiarazione si presume un consenso alla donazione. La vera novità è l’eliminazione dell’incidenza dei parenti, che devono essere informati per dar loro la possibilità di presentare eventuali documenti contrari all’espianto del deceduto. Fratelli, cugini e altri, dunque, anche se unici parenti, non sono legittimati ad esprimersi; una decisione questa che fa molto discutere e pone molti interrogativi. Il problema emerge nel caso di persone sole o sprovviste di documenti idonei a risalire nei tempi tecnici ai parenti, ovvero nel caso di clandestini dei quali si ignora anche la provenienza. In merito il legislatore dovrà esprimersi in modo chiaro e in tempi brevi, con l’auspicio che si faccia il possibile per incentivare la pratica dei trapianti. Lascia sicuramente il campo pieno di dubbi l’art. 4 della legge n.91 del 1999, secondo cui coloro ai quali non sia stata notificata la richiesta di manifestazione del consenso siano considerati senz’altro non donatori. Da un lato, è giusto che chi non è stato messo nelle condizioni di esprimere la propria volontà non debba essere considerato come consenziente, ma non è neanche pensabile che una mancanza della pubblica amministrazione faccia perdere dei potenziali donatori. Bisogna, dunque, puntare sull’informazione e sulla sensibilizzazione, investendo più risorse, informando i cittadini a partire dalle scuole e dai luoghi di lavoro.
Non può mancare, infine, un accenno al dibattito molto importante sull’uso delle cellule staminali nella pratica dei trapianti. È risaputo che in tema di trapianti si incontrano due problemi sostanziali: la scarsità dei donatori in relazione alla domanda, il problema del rigetto degli organi. A questi problemi si potrebbe sopperire con l’uso delle cellule staminali. Si potrebbe, infatti, ricostruire un tessuto o un organo alterato attraverso il trapianto di cellule nuove che possano sostituire quelle distrutte o alterate. Alla scarsità si donatori si fa fronte con un numero di cellule pressoché infinito. Per ciò che concerne il problema del rigetto, le cellule staminali prelevate dal soggetto stesso renderebbero pressoché nulla la possibilità di rigetto. Su questo tema ci sono opinioni contrastanti: la ferma opposizione dei cattolici, i quali sostengono che l’embrione umano è un essere umano a tutti gli effetti a partire dalla fecondazione. “L’embrione è un essere umano con potenzialità di sviluppo; l’embrione come ogni essere umano, ha diritto alla vita.” La tesi opposta, si basa sui notevoli benefici che possono derivare dall’utilizzo degli embrioni. La scelta sicuramente non sarà facile, il parlamento Italiano, luogo di espressione democratica di tutte le opinioni, chiamato a normare in materia, non è riuscito a trovare una posizione unitaria. Una posizione che tenga conto della diverse esigenze e che vada nell’esclusivo interesse dei cittadini.


Diego Marasco
Laureando in Scienze Politiche
dell’Università della Calabria