Palestra universitaria è lo spazio destinato agli
elaborati di particolare interesse preparati dagli studenti universitari
e segnalati dai docenti delle facoltà.
Questo spazio è utilizzato anche per la presentazione di
abstract delle tesi meritevoli inerenti la sanità.
Pubblichiamo questo mese il lavoro di Giovanni Alfano, laureando
in Scienze Politiche presso l’Università degli studi
della Calabria.
L’ultimo atto del programma per la lotta al doping
del Coni è stata l’approvazione del nuovo regolamento
dell’attività antidoping, documento tecnico attuativo
del codice mondiale antidoping Wadaii.
Nel mondo dello sport sono numerose le figure che, a vario titolo,
si muovono. Attraverso il tesseramento, cioè con l’iscrizione
di un soggetto ad una associazione sportiva che, a sua volta,
provvede ad iscriverlo alla Federazione competente, avviene l’ingresso
nel c.d. ordinamento sportivo. Con questo atto l’atleta
acquista uno status che gli riconosce la titolarità di
un insieme di rapporti (diritti/doveri), entro i quali si generano
reciproci diritti e obblighi nei confronti di altri atleti, dell’associazione
sportiva di appartenenza, della Federazione nazionale e internazionale.
Tutto ciò, comunque, non basta a fare di un atleta un lavoratore.
Esistono, infatti, diversi criteri identificativi che contraddistinguono
le varie categorie di appartenenza. Il criterio più importante
è quello che divide gli atleti, in base al fattore economico-lavoristico,
in: dilettanti, semi-professionisti e professionisti. Questa distinzione,
si è resa necessaria a seguito dell’evoluzione dell’attività
sportiva e serve a distinguere tra coloro che sono economicamente
autosufficienti e coloro che invece vengono mantenuti integralmente
dall’ordinamento. L’emanazione della legge 23 marzo
1981, n. 91, ha rappresentato il provvedimento normativo attraverso
il quale il rapporto di lavoro, tra sportivi professionisti e
società sportive, è stato disciplinato e, soprattutto,
è stato ricondotto nell’alveo dell’ordinamento
legislativo generale dello Stato, sottraendolo così a quegli
organi, in particolare Coni e federazioni sportive, che in precedenza
lo avevano regolato, con ampi poteri normativi in totale autonomia.
Il rapporto di lavoro sportivo disciplinato dalla legge n. 91/1981
non riguarda tutti gli sportivi, ma unicamente gli sportivi professionisti
(esclusi, quindi, i dilettanti) individuati negli atleti, allenatori,
direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, che svolgano
la propria attività dietro compenso nelle discipline regolamentate
dal Coni e che siano tesserati come professionisti dalle Federazioni
riconosciute dallo stesso Coni.
Tale rapporto di lavoro può essere di natura subordinata
oppure autonoma, secondo la speciale distinzione stabilita nei
commi 1 e 2 dell’art. 3 della legge n. 91/1981. Più
precisamente, la prestazione di lavoro dello sportivo costituisce
oggetto di contratto di lavoro subordinato qualora sia continuativa,
a titolo oneroso e non dilettantistica (ex art. 3 L. 91/1981).
Bisogna, comunque, notare che - sebbene la già citata legge
n. 91/1981 prevedesse numerose eccezioni che differenziavano,
per certi versi sensibilmente, il rapporto di lavoro dello sportivo
dagli ordinari rapporti di lavoro - molte di queste eccezioni
sono venute meno nel tempo, determinando così che il contratto
sportivo risulta essere di un lavoro subordinato, a tutti gli
effetti. Una delle più importanti deroghe al diritto comune,
previste dalla legge in questione riguardava l’inapplicabilità,
al lavoro subordinato sportivo, della legge n. 230/62, che poneva
il divieto di stipulare contratti di lavoro a termine, salvo alcune
ipotesi tassativamente previste. Com’è noto, questa
legge pochi anni fa è stata abrogata dal d.lgs. 6 settembre
2001, n.368, adottato in attuazione della direttiva 1999/70/CE,
relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
In questo modo, è stata ribadita la volontà dell’UE
di regolamentare al meglio un settore tanto delicato come quello
del lavoro.
Già nel 1974, in una sentenza della Corte di giustizia
(sentenza Walrave e Koch) si era stabilito che lo sport avrebbe
dovuto assoggettarsi al diritto comunitario, in quanto era da
considerarsi una ordinaria attività economica. Da allora,
varie cause (Lehtonen, Deliège, Kolpak), riguardanti in
particolare la libera circolazione dei lavoratori susseguenti
alla causa Bosman, hanno confermato tale impostazione. L’inserimento
di una «Dichiarazione sullo sport», allegata al trattato
di Amsterdam del 1997, ha dato poi un primo forte segnale politico
da parte dei governi degli Stati membri dell’Unione, quanto
all’importanza dello sport e dei suoi valori. Proprio per
questo motivo, accanto a queste iniziative, rivolte al momento
organizzativo e funzionale dell’ordinamento sportivo, l’impegno
comunitario si è manifestato con altrettanta perizia anche
riguardo alla lotta al doping, vera piaga dell’intero pianeta
sportivo. Anche in questo caso le azioni comunitarie sono intervenute
in soccorso di legislazioni statali carenti e disattente. In Italia
ad esempio, sul fronte della lotta al doping, è stato il
Comitato Olimpico Nazionale a occupare da sempre un ruolo centrale.
Questa situazione, ormai consolidatasi, è scaturita dalla
inapplicabilità della legge n. 1099/71 sulla tutela sanitaria
delle attività sportive, inapplicabilità - questa
- che ha storicamente concesso al CONI un’ampia capacità
decisionale sulla definizione delle politiche antidoping a livello
nazionale. In verità, recentemente, con l’entrata
in vigore della legge n. 376/2000 è stato affermato la
centralità del ruolo del Ministero della Salute nelle politiche
di indirizzo e controllo sul doping. L’apposita commissione
di vigilanza, istituita presso il ministero ai sensi della suddetta
legge del 2000, avoca a sé molte e importanti funzioni
che, tuttavia, non sembrano limitare l’attività antidoping
contestualmente svolta dal Coni.
A
conferma di ciò è stato affermato, nel d.lgs. 8
gennaio 2004, n. 15, che il comitato olimpico “cura nell’ambito
dell’ordinamento sportivo, anche d’intesa con la Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul doping [omissis] l’adozione
di misure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze
che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle
attività sportive”. Evidentemente, l’utilizzo
della parola “anche” attesta la piena potestà
regolamentare dell’ente nel campo dell’attività
sportiva agonistica. Potestà, peraltro, già riconosciuta
dalla convenzione antidoping di Strasburgo nella quale si invitavano
gli stati firmatari ad assistere le rispettive organizzazioni
sportive nella lotta al doping, con l’obbligo per i destinatari
di prevedere, tra l’altro, i necessari contributi per il
finanziamento dei controlli e delle analisi. L’ultimo atto
del programma per la lotta al doping del Coni è stata l’approvazione
del nuovo regolamento dell’attività antidoping, documento
tecnico attuativo del codice mondiale antidoping Wadaii. Il regolamento
dell’attività antidoping approvato dalla giunta nazionale,
in vigore dal 1° gennaio 2004, costituisce la naturale conseguenza
di una lunga evoluzione normativa che, cominciata già nel
1988 con l’emanazione di una specifica direttiva alle federazioni
sportive nazionali, ha portato a migliorare sempre più
gli strumenti per un efficace contrasto al problema in questione.
Tuttavia, nonostante il carattere generale estremamente innovativo,
molti aspetti organizzativi sono rimasti invariati. Centro pulsante
del programma, con specifiche funzioni di controllo e coordinamento,
resta la Commissione antidoping, chiamata a raccogliere dalle
specifiche Federazioni e discipline associate le informazioni
riguardanti l’attività agonistica nazionale e internazionale
in ordine all’effettuazione, in armonia con la Commissione
di vigilanza ministeriale, di controlli a sorpresa o richiesti
dalle Federazioni stesse. Insieme alla Federazione medico sportivo
italiana (Fmsi), che materialmente esegue i controlli, essa è
l’organo operativo del sistema. Alla Commissione antidoping
spetta, inoltre, l’importante compito di svolgere funzioni
propositive e consultive. Altra funzione importante, riservata
al Coni, riguarda l’istituzione, in maniera autonoma, di
una Commissione scientifica antidoping, con compiti di ricerca
e attività educativo-didattica. La Commissione scientifica
assume, tra le altre, le funzioni di autorità medica competente
a disciplinare e valutare la concessione di esenzioni a fini terapeutici,
anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma
4, della legge 376/2000, su richiesta esaustivamente documentata
e avanzata esclusivamente per il tramite delle commissioni federali
antidoping, nel rispetto dello specifico standard internazionale.
Il
nuovo regolamento prevede, inoltre, l’istituzione dell’ufficio
di procura antidoping, anch’esso autonomo rispetto agli
altri organismi, che ha compiti di indagine su violazioni del
regolamento. L’ufficio ha anche la funzione di segnalare
alle procure della Repubblica competenti le fattispecie penalmente
rilevanti, ai sensi della legge n. 376/2000.
Tale esigenza era da tempo avvertita anche a livello internazionale
e la citata convenzione di Strasburgo ne fa espresso riferimento
(art.7). Infine, rientrano in questo programma la costituzione
di un comitato etico con compiti di consulenza e giudizio di idoneità
riguardo gli aspetti etici, comportamentali, sociologici e metodologici
, e un ufficio di supporto agli organi di giustizia e garanzia
per lo sport (Ugg) al fine di organizzare l’attività
della Commissione antidoping. Quest’ultimo ha anche il compito
di provvedere, in caso di positività del primo campione
analizzato (detto campione A), alle comunicazioni di rito che
danno inizio alle attività di competenza dell’ufficio
di procura antidoping e delle Federazioni nazionali interessate.
È l’Ugg che intrattiene i rapporti con il Wada e
riferisce a questo in ordine alla concessione di esenzioni a fini
terapeutici. Il nuovo regolamento prende anche in esame il problema
dei rapporti con le altre organizzazioni nazionali e internazionali
preposte ai controlli antidoping, da sempre intrinseco limite
alla lotta al fenomeno. Attraverso le disposizioni finali si provvede
a disciplinare le competenze riguardanti i controlli nelle diverse
manifestazioni. Infine, sempre sulla spinta armonizzatrice dei
nuovi regolamenti nazionali e internazionali, viene anche sancito
il principio di mutuo riconoscimento tra comitato olimpico e gli
altri firmatari del codice mondiale dei test, delle esenzioni
a fini terapeutici, dei risultati delle udienze e di altre deliberazioni,
fatto salvo, nel rispetto del principio di autonomia decisionale
dei diversi organismi, il diritto di appello. Particolarità,
quest’ultima, utile a scongiurare i casi che la giurisprudenza
sportiva, in diverse occasioni, si è trovata a dover dirimere,
proprio a causa della difformità degli apparati sanzionatori
e regolamentari. Per quanto attiene l’apparato sanzionatorio
del nuovo regolamento Coni esso può definirsi alquanto
complesso e fortemente ispirato al codice mondiale redatto dal
Wada. L’agenzia mondiale stessa, in nota al proprio codice,
evidenzia come l’armonizzazione delle sanzioni sia uno degli
argomenti più discussi nelle politiche di contrasto al
doping. Le argomentazioni contrarie ad una uniformità sanzionatoria
si fondano sulle implicite differenze tra gli atleti praticanti
le diverse discipline sportive. Tra di essi esistono veri e propri
professionisti come anche dilettanti. Inoltre, per alcuni sport
che prevedono una carriera agonistica breve, le squalifiche pluriennali
ne decreterebbero una significativa compromissione.
D’altra
parte, il paradosso di due atleti, dello stesso paese, positivi
per la stessa sostanza, giudicati in maniera diversa, perché
praticanti diverse discipline, ben spiega la ragione che spinge
gli organismi preposti alla lotta al doping verso una completa
e totale armonizzazione delle sanzioni. La conferenza mondiale
sul doping sportivo tenutasi a Losanna nel febbraio del 1999 ha
fortemente sostenuto la necessità di una sanzione pari
ad una squalifica di due anni per gravi violazioni delle regolamentazioni
e una successiva squalifica a vita per il ripetersi della violazione.
Il Coni recependo tali indicazioni ha sancito, nel caso di uso
di sostanze vietate o di metodi proibiti, due anni per la prima
infrazione e la squalifica a vita per la seconda. Le sanzioni
sono attenuate nel caso in cui la sostanza riscontrata sia compresa
tra quelle definite in un apposito elenco. In questo caso spetta
all’atleta l’onere di dimostrare come essa non sia
stata assunta con lo scopo di migliorare la prestazione. Rispetto
ai precedenti regolamenti viene confermata la gravità per
la violazione sulle norme del traffico o somministrazione di sostanze
vietate, in particolare qualora il fatto coinvolga un minore.
In tal caso è prevista la squalifica a vita del personale
coinvolto. Comunque, benché le organizzazioni antidoping
siano sempre più propense a combattere il fenomeno doping
valutando come oggettiva o assoluta la responsabilità dell’atleta,
in verità la giurisprudenza sportiva ha manifestato negli
anni il desiderio di mitigare l’inderogabilità di
questo principio con quelle che vengono definite, e riportate
anche nel regolamento in esame, “circostanze eccezionali”
ovvero la mancanza assoluta o significativa di colpa o negligenza
nella violazione al regolamento. Sebbene la validità di
queste attenuanti sia applicabile esclusivamente all’irrogazione
delle sanzioni e non per accertare se vi sia stata violazione
al regolamento o meno, l’assenza di un’affermazione
chiara dei principi di responsabilità oggettiva nella giurisprudenza
potrebbe produrre un indebolimento degli strumenti di lotta al
doping. Sicuramente laddove c’è discrezionalità
non può esserci responsabilità oggettiva, ma l’approccio
scelto tende a cercare un compromesso fra le tesi delle organizzazioni
antidoping propense alla totale cancellazione delle eccezionalità
e il rispetto dei diritti umani. Contestualmente restano ancora
altri nodi da risolvere. Esistono, ad esempio, opinioni contrastanti
sull’operato del Coni nell’evoluzione delle politiche
antidoping, ma il dispositivo sin qui esaminato testimonia l’impegno
del massimo ente sportivo nazionale che, colmando il vuoto legislativo
esistente in Italia fino all’avvento della legge n 376\00,
ha adeguato le proprie normative a quelle del comitato olimpico
internazionale, prima, e del Wada, poi, sviluppando una complessa
attività di collaborazione con le altre organizzazioni
coinvolte nel problema.
È indubbio che il Coni, come le altre organizzazioni sportive
internazionali, si sia trovato negli ultimi anni ad affrontare
problematiche in enorme evoluzione, che spesso esulano dal pianeta
sportivo andando a coinvolgere sfere apparentemente estranee,
identificate in organizzazioni che gestiscono il traffico di sostanze
dopanti o il giro di scommesse clandestine che gravita sulle diverse
manifestazioni sportive. La soluzione di queste problematiche
è individuata nella massima cooperazione, esplicitata nel
nuovo regolamento, con gli altri soggetti protagonisti nel combattere
il fenomeno, a partire dall’agenzia mondiale antidoping
fino ad arrivare alla Commissione ministeriale di vigilanza sul
doping. Di certo, se una critica vuole essere mossa nei confronti
del complesso apparato messo in opera dalle diverse organizzazioni
nazionali e internazionali, questa riguarda l’obiettivo
da raggiungere. Il problema del doping, quanto mai attuale, non
è infatti circoscrivibile ad una elite di sportivi praticanti
l’attività agonistica e oltrepassa oramai i confini
dell’ordinamento sportivo, fino a radicarsi profondamente
nella pratica sportiva amatoriale, invadendo le palestre e i centri
di fitness e, quindi, le attività motorie in genere. Una
fase preventiva ed educativa, svolta alla base della pratica sportiva
sia a livello scolastico che associazionistico, diviene pertanto
sempre più importante. Combattere il preoccupante sviluppo
di tale fenomeno, infatti, non può in alcun modo prescindere
da un’attenta ed efficace prevenzione. Il Coni, che si è
reso protagonista di diverse iniziative nel campo educativo, sembra
voler perseguire una simile impostazione, tuttavia la mancanza
di indicazioni esplicite in tal senso rappresenta forse l’unica
carenza riscontrabile nel nuovo regolamento.
|
1)
In seguito, compatibilmente con i principi dell’autonomia
e del decentramento apportati dalla riforma del titolo V
della Costituzione, l’ordinamento sportivo è
stato inserito tra le materie a legislazione concorrente
per cui spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
che resta riservata alla legislazione dello Stato. |
| 2)
Il 5 marzo 2003 con la firma della dichiarazione di Copenhagen
sull’antidoping nello sport è stata formalmente
approvata la bozza del nuovo codice mondiale antidoping predisposto
dal Wada (World Anti-Doping Agency), che di fatto sostituisce
quello del comitato olimpico internazionale essendo operativo
per tutte le federazioni internazionali e i comitati olimpici
in occasione dell’apertura dei giochi olimpici di Atene.
|
Giovanni Alfano
Laureando in Scienze Politiche
presso l’Università
degli studi della Calabria
