Il decreto legislativo 151/2001 prevede la possibilità
del riconoscimento ai fini della pensione dei periodi corrispondenti
all’astensione obbligatoria per maternità mediante
accredito figurativo e all’astensione facoltativa mediante
riscatto, indipendentemente dalla loro collocazione temporale.
Si deve inoltrare apposita domanda corredata dal certificato di
nascita del o dei figli, all’ente di previdenza per tramite
del datore di lavoro o direttamente: INPS per i dipendenti privati
e INPDAP per i lavoratori della pubblica amministrazione. In attività
di servizio va data copia al datore di lavoro per l’allestimento
della documentazione che va prodotta all’ente previdenziale
per la predisposizione della relativa posizione nei fascicoli
personali e, quindi, per il perfezionamento della pratica di pensione.
L’accredito contributivo, figurativo e con riscatto, riferito
a tali periodi, è utile sia ai fini del diritto che della
misura del trattamento di pensione.
Per l’accredito dei contributi figurativi per i periodi
di astensione obbligatoria di maternità non in costanza
di attività lavorativa è necessario il possesso,
alla data della domanda, di cinque anni di contribuzione (nell’arco
dell’attività lavorativa) versata in costanza di
rapporto di lavoro. In tale montante contributivo per l’INPDAP
(informativa numero 8 del 28 febbraio 2003) va inclusa non solo
la contribuzione obbligatoria accreditata in costanza di effettiva
attività lavorativa, ma anche quella derivante da riscatto
di periodi non coperti da contribuzione o da eventuali altri periodi
di contribuzione figurativa accreditabile in costanza di rapporto
di lavoro.
Per il riscatto dei periodi di astensione facoltativa, invece,
è necessario il possesso, alla data della domanda, di cinque
anni di contribuzione versata in costanza di “effettiva”
attività lavorativa. La normativa prevede che il periodo
massimo ammesso al riscatto è di 5 anni.
I periodi di cui si richiede l’accredito della contribuzione
figurativa e il riscatto non debbono essere coperti da altra assicurazione
previdenziale.
La durata dei periodi da accreditare figurativamente e quelli
da ammettere al riscatto nonché l’individuazione
dei soggetti aventi diritto, varia in relazione alla normativa
vigente all’epoca in cui si è verificato l’evento
maternità.
Pertanto per :
• per gli eventi maternità verificatisi
dal 4 gennaio 1951 al 17 gennaio 1972 (L. 860/1950 e L. 394/1951)
a) avente diritto: solo la madre;
b) periodo valutabile per l’accredito di
contributi figurativi: 6 settimane prima del parto e 8 settimane
dopo il parto (o maggiori periodi se con previsioni più
favorevoli nei contratti di settore o categoria);
c) periodo valutabile per il riscatto: 6 mesi
collocabili nel primo anno di vita del bambino;
• per gli eventi maternità verificatisi
dal 18 gennaio 1972 al 17 dicembre 1977 (L. 1204/1971)
a) avente diritto: solo la madre;
b) periodo valutabile per l’accredito contributi
figurativi: 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi;
c) periodo valutabile per il riscatto: 6 mesi
collocabili nel primo anno di vita del bambino;
• per gli eventi maternità verificatisi
dal 18 dicembre 1977 al 27 marzo 2000 (L. 1204/1971 e L. 903/1977)
a) avente diritto: madre, padre (in alternativa
alla madre, qualora la stessa vi abbia rinunciato all’epoca
dell’evento. La rinuncia deve essere debitamente documentata
da dichiarazione del datore di lavoro o con dichiarazione sostitutiva
con l’indicazione dell’Ufficio, Ente o Azienda presso
cui prestava servizio);
b) periodo valutabile per l’accredito contributi
figurativi: 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi;
c) periodo valutabile per il riscatto: 6 mesi
collocabili nel primo anno di vita del bambino;
• per gli eventi maternità verificatisi
successivamente al 28 marzo 2000 (L. 53/2000)
a) sia per l’accredito della contribuzione
figurativa, sia per il riscatto valgono gli stessi criteri e gli
stessi limiti temporali previsti per le maternità verificatesi
nel corso di un rapporto di lavoro.
In particolare, la contribuzione figurativa è riconosciuta
senza alcun onere a carico del dipendente. Il riscatto, invece,
comporta a carico del richiedente il versamento del relativo contributo
di riscatto.
Per gli iscritti alle ex Casse Pensioni (CPDEL, CPS, CPI, CPUG),
la domanda di riscatto deve essere presentata in costanza di rapporto
di impiego ovvero entro il limite perentorio di 90 giorni dalla
data di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell’iscritto,
che avvenga in attività di servizio o entro i 90 giorni
dalla cessazione dal servizio, la domanda può essere presentata
dai superstiti aventi diritto a pensione entro il termine di 90
giorni dalla data del decesso (coniuge superstite, orfani minorenni,
ecc...).
Per i dipendenti statali, invece, le domande di riscatto debbano
essere presentate in attività di servizio, almeno due anni
prima del raggiungimento del limite di età (65 anni), pena
la decadenza. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima
del compimento del 63° anno di età, la domanda di riscatto
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla
comunicazione del provvedimento di cessazione. In caso di decesso
in attività di servizio del dipendente la domanda dei superstiti
aventi diritto a pensione deve essere presentata entro 90 giorni
decorrenti dalla notifica di apposito invito da parte della Amministrazione
(e precisamente l’Ufficio competente a liquidare la pensione
interpella gli aventi causa - articolo 7 legge .274/1991).
L’INPS precisa che l’accredito figurativo dei periodi
corrispondenti all’astensione obbligatoria ed il riscatto
dei periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per
maternità possono essere richiesti anche dai superstiti,
ovviamente a condizione che il dante causa fosse in possesso dei
requisiti previsti.
Va precisato, anche, che il comma 2 dell’articolo 14 del
Dlgs n. 503/1992 prevede che la facoltà di riscatto dei
periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro
per gravidanza e puerperio “non è cumulabile con
il riscatto del periodo del corso legale di laurea”, indipendentemente
dall’entità dei periodi riscattabili e ancorché
gli stessi non si sovrappongano cronologicamente.
A questo proposito è stato formulato apposito quesito al
Ministero del Welfare per verificare la compatibilità di
tale norma alla luce delle disposizioni dettate dall’ articolo
35, comma 5, del Dlgs 151/2001.
Marco Ercolini Perelli