Risvolti pensionistici della maternità al di fuori del rapporto di lavoro

 Marco Ercolini Perelli

Il decreto legislativo 151/2001 prevede la possibilità del riconoscimento ai fini della pensione dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità mediante accredito figurativo e all’astensione facoltativa mediante riscatto, indipendentemente dalla loro collocazione temporale.
Si deve inoltrare apposita domanda corredata dal certificato di nascita del o dei figli, all’ente di previdenza per tramite del datore di lavoro o direttamente: INPS per i dipendenti privati e INPDAP per i lavoratori della pubblica amministrazione. In attività di servizio va data copia al datore di lavoro per l’allestimento della documentazione che va prodotta all’ente previdenziale per la predisposizione della relativa posizione nei fascicoli personali e, quindi, per il perfezionamento della pratica di pensione.
L’accredito contributivo, figurativo e con riscatto, riferito a tali periodi, è utile sia ai fini del diritto che della misura del trattamento di pensione.
Per l’accredito dei contributi figurativi per i periodi di astensione obbligatoria di maternità non in costanza di attività lavorativa è necessario il possesso, alla data della domanda, di cinque anni di contribuzione (nell’arco dell’attività lavorativa) versata in costanza di rapporto di lavoro. In tale montante contributivo per l’INPDAP (informativa numero 8 del 28 febbraio 2003) va inclusa non solo la contribuzione obbligatoria accreditata in costanza di effettiva attività lavorativa, ma anche quella derivante da riscatto di periodi non coperti da contribuzione o da eventuali altri periodi di contribuzione figurativa accreditabile in costanza di rapporto di lavoro.
Per il riscatto dei periodi di astensione facoltativa, invece, è necessario il possesso, alla data della domanda, di cinque anni di contribuzione versata in costanza di “effettiva” attività lavorativa. La normativa prevede che il periodo massimo ammesso al riscatto è di 5 anni.
I periodi di cui si richiede l’accredito della contribuzione figurativa e il riscatto non debbono essere coperti da altra assicurazione previdenziale.
La durata dei periodi da accreditare figurativamente e quelli da ammettere al riscatto nonché l’individuazione dei soggetti aventi diritto, varia in relazione alla normativa vigente all’epoca in cui si è verificato l’evento maternità.

Pertanto per :
per gli eventi maternità verificatisi dal 4 gennaio 1951 al 17 gennaio 1972 (L. 860/1950 e L. 394/1951)
a) avente diritto: solo la madre;
b) periodo valutabile per l’accredito di contributi figurativi: 6 settimane prima del parto e 8 settimane dopo il parto (o maggiori periodi se con previsioni più favorevoli nei contratti di settore o categoria);
c) periodo valutabile per il riscatto: 6 mesi collocabili nel primo anno di vita del bambino;
per gli eventi maternità verificatisi dal 18 gennaio 1972 al 17 dicembre 1977 (L. 1204/1971)
a) avente diritto: solo la madre;
b) periodo valutabile per l’accredito contributi figurativi: 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi;
c) periodo valutabile per il riscatto: 6 mesi collocabili nel primo anno di vita del bambino;
per gli eventi maternità verificatisi dal 18 dicembre 1977 al 27 marzo 2000 (L. 1204/1971 e L. 903/1977)
a) avente diritto: madre, padre (in alternativa alla madre, qualora la stessa vi abbia rinunciato all’epoca dell’evento. La rinuncia deve essere debitamente documentata da dichiarazione del datore di lavoro o con dichiarazione sostitutiva con l’indicazione dell’Ufficio, Ente o Azienda presso cui prestava servizio);
b) periodo valutabile per l’accredito contributi figurativi: 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi;
c) periodo valutabile per il riscatto: 6 mesi collocabili nel primo anno di vita del bambino;
per gli eventi maternità verificatisi successivamente al 28 marzo 2000 (L. 53/2000)
a) sia per l’accredito della contribuzione figurativa, sia per il riscatto valgono gli stessi criteri e gli stessi limiti temporali previsti per le maternità verificatesi nel corso di un rapporto di lavoro.

In particolare, la contribuzione figurativa è riconosciuta senza alcun onere a carico del dipendente. Il riscatto, invece, comporta a carico del richiedente il versamento del relativo contributo di riscatto.
Per gli iscritti alle ex Casse Pensioni (CPDEL, CPS, CPI, CPUG), la domanda di riscatto deve essere presentata in costanza di rapporto di impiego ovvero entro il limite perentorio di 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell’iscritto, che avvenga in attività di servizio o entro i 90 giorni dalla cessazione dal servizio, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso (coniuge superstite, orfani minorenni, ecc...).
Per i dipendenti statali, invece, le domande di riscatto debbano essere presentate in attività di servizio, almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età (65 anni), pena la decadenza. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima del compimento del 63° anno di età, la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione. In caso di decesso in attività di servizio del dipendente la domanda dei superstiti aventi diritto a pensione deve essere presentata entro 90 giorni decorrenti dalla notifica di apposito invito da parte della Amministrazione (e precisamente l’Ufficio competente a liquidare la pensione interpella gli aventi causa - articolo 7 legge .274/1991).
L’INPS precisa che l’accredito figurativo dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria ed il riscatto dei periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per maternità possono essere richiesti anche dai superstiti, ovviamente a condizione che il dante causa fosse in possesso dei requisiti previsti.
Va precisato, anche, che il comma 2 dell’articolo 14 del Dlgs n. 503/1992 prevede che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio “non è cumulabile con il riscatto del periodo del corso legale di laurea”, indipendentemente dall’entità dei periodi riscattabili e ancorché gli stessi non si sovrappongano cronologicamente.
A questo proposito è stato formulato apposito quesito al Ministero del Welfare per verificare la compatibilità di tale norma alla luce delle disposizioni dettate dall’ articolo 35, comma 5, del Dlgs 151/2001.

Marco Ercolini Perelli