La futura banca dati dell’AEVM. La sfida tecnica e le aspettative per una risposta ai problemi dell’informazione sui medicinali.

 Hans-Georg Wagner

Sintesi
La nuova normativa sui prodotti farmaceutici (EC) 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 rafforza la base legale per un database europeo dei prodotti medicinali. I legislatori e gli altri soggetti interessati nutrono grandi aspettative riguardo a tale database. Questo documento esamina la base legale del database, elenca altri motivi trainanti per la sua attuazione, e ne esamina i benefici per i diversi interessati. Descrive lo scopo del database in termini di elementi, fonti, utenti ed utilizzo dei dati. Infine, discute l’attuale piano d’attuazione ed affronta le sfide, tecniche e d’altro genere, alla sua costruzione ed al suo uso routinario.

Introduzione
La nuova normativa sui prodotti farmaceutici (EC) 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, rafforza la base legale per un database europeo dei prodotti medicinali. I legislatori e gli altri soggetti interessati nutrono grandi aspettative su tale database. Di che tipo saranno i dati inclusi? Chi userà tali dati ed a che scopo? Qual è il suo beneficio per la salute pubblica? Da dove verranno i dati? Chi controllerà la qualità di tali dati e chi li manterrà aggiornati? In che modo entrerà nell’architettura globale dei sistemi di telematica1 UE? Il presente documento cerca di fornire delle risposte o degli elementi per rispondere a tali domande.

Base legale
Il bisogno di un database europeo è dichiarato esplicitamente nella Normativa (EC) 726/2004, Titolo IV, Capitolo 1, Articolo 57:

Articolo 57
1. L’Agenzia deve fornire ai Paesi Membri ed alle istituzioni della Comunità la miglior consulenza scientifica possibile su qualsiasi questione relativa alla valutazione della qualità, della sicurezza e dell’efficacia dei prodotti medicinali per uso umano o per uso veterinario ad essa riferita, secondo le disposizioni della legislazione Comunitaria relativa ai prodotti medicinali.
A tal fine, all’Agenzia, rappresentata in particolare dai suoi comitati, sono attribuiti i seguenti incarichi: …
2. Il database previsto nel paragrafo 1(l) deve includere i sommari delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo per il paziente o per l’utente e le informazioni presenti sull’etichettatura. Il database sarà sviluppato per stadi, dando priorità ai prodotti medicinali autorizzati secondo la presente Normativa ed a quelli autorizzati in virtù rispettivamente del Capitolo 4 del Titolo III della Direttiva 2001/83/EC e della Direttiva 2001/82/EC. Il database sarà in seguito esteso ad includere qualsiasi medicinale messo sul mercato all’interno della Comunità.
Dove opportuno, il database includerà anche i dati di riferimento sulle prove cliniche in corso d’esecuzione o già concluse, contenute nel database delle prove cliniche previsto dall’Articolo 11 della Direttiva 2001/20/EC. La Commissione, d’accordo con i Paesi Membri, rilascerà delle linee guida sui campi dati che devono essere inclusi e resi accessibili al pubblico.

Requisiti stabiliti indirettamente nella legislazione
Tali requisiti, relativi ai prodotti autorizzati centralmente, si trovano negli articoli:
9. (condizioni/restrizioni sulla fornitura o sull’utilizzo dei prodotti medicinali, condizioni o restrizioni consigliate),
13. (numero di registrazione dell’autorizzazione e Rapporto Europeo di Valutazione del Prodotto, EPAR, condizioni d’uso; data dell’effettiva commercializzazione in ciascun Paese Membro per presentazione; data di cessazione dell’immissione sul mercato in ciascun Paese Membro; tutti i dati relativi al volume delle vendite, divise per Paese Membro, e dati in possesso sul volume delle prescrizioni),
14. (dati sulle domande della clausola “sunset” (n.d.t.: si tratta di una legge con validità limitata. Decade il giorno stabilito se non viene prorogata) ed eventuali esenzioni; dati sulle autorizzazioni soggette ad obblighi o procedure particolari; dati sulla cessazione della protezione e sulla protezione della commercializzazione),
20. (dati sulla sospensione nazionale),
22. (opinioni del CHMP relative alla sicurezza, incluse le misure),
26. (informazioni relative ad errori di fabbricazione, controindicazioni serie ed altri dati di farmacovigilanza),
e 34. (dichiarazione sui livelli dei residui massimi per medicine veterinarie)
della Normativa 726/2004, mentre i provvedimenti relativi a tutti i prodotti medicinali autorizzati sono stabiliti negli articoli 22. e 26. della stessa Normativa, e nell’articolo 123 della Direttiva 2001/83/EC.
Nonostante questi requisiti siano per la maggior parte meglio esposti all’interno del Database Europeo dei Medicinali, i requisiti definiti negli articoli 22. e 26. possono essere trattati anche nei database EudraVigilance e GMP.

Altre iniziative dell’Unione Europea
Tali requisiti sono stabiliti in tre raccomandazioni della Risoluzione del Consiglio 2004/C 20/02 (n. 12, 13 e 16) e la strategia ed il piano d’attuazione Comunitari concordati per la telematica nel settore farmaceutico.
Le tre raccomandazioni del Consiglio richiedono che la strategia telematica UE (ed in particolare il database EuroPharm) sia implementata al più presto per supportare l’armonizzazione dei metodi di raccolta e la condivisione delle informazioni sui prodotti medicinali fra le autorità competenti, al fine di migliorare la qualità e la disponibilità delle informazioni sui prodotti in tutta l’Unione, e per fornire una base per la valutazione dell’efficacia dei prodotti medicinali.
La strategia ed il piano d’attuazione Comunitari richiedono un database che supporti le attività normative, ove possibile nelle lingue ufficiali dell’Unione, e che fornisca livelli d’accesso e di richiesta secondo i tipi di soggetto interessato.

Il caso in questione
• Il paziente informato: i risultati di una ricerca esaminata in un recente studio sull’argomento del paziente informato suggeriscono che i pazienti ed i loro assistenti trarrebbero beneficio da un migliore accesso ad informazioni autorevoli relative ad aspetti della salute in generale, ai prodotti medicinali che possano essere stati prescritti al paziente o alle opzioni di medicazione in particolare. In modo particolare, in una popolazione che sta invecchiando, se i pazienti ed i loro assistenti sono informati su opzioni di trattamento diverse, può essere migliorato il trattamento di malattie croniche. Inoltre, in un’era in cui l’interesse per la sicurezza è molto discusso dai media, è utile che il paziente abbia accesso ad informazioni basate su prove relative ai prodotti medicinali.
• Il paziente mobile: i cittadini europei hanno il diritto di muoversi liberamente su tutto il territorio UE per lavoro o per svago. Durante un viaggio o un impegno di lavoro all’estero, potrebbero aver bisogno di un trattamento in un Paese Membro che non è il loro. È importante che l’operatore sanitario che fornisce il trattamento sia in grado di cercare la medicazione usata dal paziente, che potrebbe essere un prodotto con autorizzazione nazionale in un Paese Membro diverso. Un numero considerevole di cittadini europei passa una parte dell’anno in un paese diverso da quello di residenza. I pazienti vanno sempre più oltre frontiera, a cercare un trattamento in altri Paesi Membri dell’UE. In tutti questi casi, è essenziale che gli operatori sanitari che forniscono un trattamento siano al corrente delle medicazioni prescritte ed assunte dal paziente.
• Supporto decisionale per gli operatori sanitari: gli operatori sanitari hanno bisogno di informazioni aggiornate sulla sicurezza dei prodotti medicinali, ed hanno bisogno di poter confrontare i prodotti medicinali quando li prescrivono. I sistemi di prescrizione elettronica possono sfruttare le informazioni autorevoli ed aggiornate fornite dal Database Europeo dei Medicinali.
• Il legislatore informato: esiste il bisogno di rintracciare particolari prodotti (p.e. prodotti pediatrici) in altri Paesi Membri per forniture d’emergenza. I legislatori devono poter cercare tutti i prodotti autorizzati che contengono un ingrediente attivo particolare, sia in casi di sicurezza o per trovare delle fonti alternative quando determinati prodotti non siano temporaneamente reperibili in un Paese Membro. I legislatori devono poter trovare informazioni sulla cessazione di somministrazione e sulla composizione dei prodotti, sui limiti di residui massimi e sulle sostanze proibite, nonché informazioni sull’immunologia veterinaria. In un’Unione Europea di 450 milioni di cittadini, un gran numero di reazioni avverse ai farmaci è riportato sotto forma di rapporti di sicurezza di casi individuali per i prodotti autorizzati e di reazioni avverse inaspettate ma sospette per prodotti sottoposti a prove cliniche. Bisogna che i riferimenti ai prodotti in questi rapporti di sicurezza siano definiti automaticamente dal confronto con un database autorevole di tutti i prodotti autorizzati all’uso nell’Unione Europea. Come parte della cooperazione internazionale con altre regioni (USA, Giappone, Canada), i legislatori dell’Unione Europea devono rendere le informazioni sui prodotti autorizzati nell’UE disponibili ai legislatori di altre regioni così che possano definire i riferimenti dei prodotti nei rapporti di sicurezza. Il gruppo di esperti M5 della Conferenza Internazionale sull’Armonizzazione sta attualmente preparando una norma per lo scambio d’informazioni necessarie per il follow-up sui rapporti di sicurezza.
Il mercato unico dei prodotti farmaceutici porta sempre più all’importazione parallela ed al fatto che i pazienti acquistino medicinali da altri Paesi Membri, sia viaggiando all’estero sia tramite farmacie Internet. È essenziale che siano disponibili informazioni accurate sui prodotti autorizzati nei diversi Paesi Membri.

Ambito–prodotti medicinali
La nuova legislazione è molto chiara sull’argomento. Il database deve essere costruito per stadi, dando priorità ai prodotti autorizzati centralmente e a quei prodotti che sono autorizzati attraverso la procedura di riconoscimento reciproco. In seguito, qualsiasi prodotto messo sul mercato all’interno dell’Unione Europea dovrà esser incluso nel database, vale a dire tutti i prodotti autorizzati a livello nazionale, inclusi i prodotti medicinali d’automedicazione. Non è chiaro se ciò include tutti i prodotti già autorizzati o solo i prodotti autorizzati in futuro. Ci sono alcuni problemi pratici nel seguire le definizioni degli stadi del database come descritto nella legislazione. Si discuterà di questi problemi più avanti, nella descrizione del piano d’attuazione. È importante notare che, mentre la nuova Normativa entrerà in vigore il 21 novembre 2005 ed i Paesi Membri sono tenuti a trasporre le Direttive aggiornate nella legislazione nazionale entro questa data, non esistono delle date esplicite per i diversi stadi dello sviluppo del Database Europeo dei Prodotti Medicinali.

Ambito – modello dei dati
Per quanto riguarda gli elementi dei dati da includere nel database, la legislazione è meno chiara. I legislatori avranno bisogno di un insieme minimo di campi per gestire il ciclo di vita normativo dei prodotti medicinali. I Legislatori Europei hanno raggiunto un accordo su una serie di dati centrali, il modello dei dati di riferimento. Due documenti descrivono il concetto e l’attuazione di questo modello di dati che includono una lista di vocabolari e di dizionari controllati da utilizzare, pubblicati per la consultazione di tutti gli altri soggetti interessati. La legislazione specifica espressamente che le informazioni sui prodotti, come il sommario delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le informazioni presenti sull’etichettatura devono essere inclusi nel database. Essa cita inoltre la necessità di fornire informazioni sull’uso dei prodotti medicinali per il trattamento dei bambini, e prevede l’inclusione di riferimenti ai dati relativi alle prove cliniche in corso d’esecuzione o completate. Infine, le informazioni fornite al pubblico dovranno essere compilate in maniera adeguata e comprensibile, ed il database dovrà facilitare la ricerca d’informazioni già autorizzate per i fogli illustrativi. Questo è stato interpretato come la richiesta d’includere le informazioni sui prodotti nel Database Europeo dei Medicinali non come documenti in formato MS Word o PDF, ma come informazione strutturata sottoforma di file XML. Il contenuto dei file XML deve provenire da vocabolari controllati, ove opportuno, per permettere una ricerca efficace ed accurata. Per far sì che le informazioni su un prodotto siano comprensibili al pubblico europeo, sembra sia necessario fornirle in tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea.
Un certo numero di riferimenti indiretti, come la discussione sul valore terapeutico aggiunto e le statistiche sulle vendite e le prescrizioni, suggerisce che, in un secondo stadio dello sviluppo del database, le informazioni sui prezzi, sulle vendite e sull’uso effettivo (dose giornaliera definita) potrebbero dover essere aggiunte al modello dei dati.

Ambito–fonti dei dati
Le informazioni sui prodotti medicinali autorizzati dovrebbero essere fornite dalle fonti più competenti a giudicarne la qualità. Per i prodotti autorizzati centralmente, è l’Agenzia Europea dei Medicinali, mentre per i prodotti autorizzati attraverso la procedura di riconoscimento reciproco, sono i gruppi di facilitazione al riconoscimento dei prodotti medicinali per uso umano e per uso veterinario, che corrispondono ai gruppi di coordinamento dal 21 novembre 2005.
Le Autorità Nazionali Competenti dovranno fornire le informazioni sui prodotti autorizzati a livello nazionale.
La legislazione stabilisce chiaramente che l’Agenzia Europea dei Medicinali dovrà creare il Database Europeo dei Medicinali. Non esiste però, nessun obbligo legale sui Paesi Membri a fornire le informazioni sui prodotti medicinali autorizzati dalla propria Autorità Nazionale Competente. Le Conclusioni del Consiglio sulla raccomandazione del G10 invitano l’Agenzia Europea dei Medicinali ed i Paesi Membri a collaborare nell’area della raccolta dei dati sui prodotti medicinali. Sembra quindi che, per assicurare una fornitura tempestiva, corretta e completa dei dati sui prodotti medicinali da includere nel Database Europeo dei Medicinali o per il suo aggiornamento, sia necessario concludere accordi sullo scambio di dati tra l’Agenzia Europea dei Medicinali e le quarantadue agenzie nazionali normative.
Nel caso che i dati non siano disponibili da una fonte particolare, si potranno usare fonti di dati alternative come l’industria farmaceutica e le sue associazioni, organizzazioni per i pazienti, assistenti sanitari, e fornitori di dati commerciali. Nell’interesse della qualità e della freschezza dei dati, il database deve fornire un meccanismo mediante il quale i soggetti interessati possano proporre correzioni ed aggiornamenti del contenuto.
In tale contesto, la corretta interpretazione della Normativa 726/2004: ed assicurare che esso [il Database Europeo dei Medicinali] sia aggiornato, e gestito indipendentemente dalle compagnie farmaceutiche è oggetto di discussioni tra la Commissione Europea, l’AEVM ed i legislatori nazionali.

Ambito – utenti ed utilizzo dei dati
I legislatori avranno accesso alla lettura ed alla scrittura del database per aggiornare le informazioni sui prodotti medicinali e potranno consultare il database per ottenere informazioni di carattere normativo o di altro genere. L’accesso alla scrittura avverrà attraverso procedure di aggiornamento e percorsi di convalida ad un’area per stadi.
Il pubblico (i pazienti e chi li assiste) avranno accesso alla lettura per richiedere tutte le informazioni contenute nel database, in modo da fornire loro le informazioni necessarie per comprendere le opzioni di cura, per richiedere assistenza, per decidere il miglior tipo d’intervento con gli operatori sanitari, oppure per seguire un trattamento concordato.
La Commissione Europea, d’accordo con i Paesi Membri, indicherà quali elementi dei dati provenienti dalle prove cliniche potranno essere resi pubblici.
Questo è anche un elemento a favore dell’inclusione delle informazioni sulla sicurezza dei prodotti medicinali estratte dal database EudraVigilance dei rapporti di sicurezza su casi individuali.
Gli operatori sanitari avranno accesso alla lettura del database e si presume che usino i dati a supporto delle loro decisioni, soprattutto per quanto riguarda le indicazioni, le controindicazioni e le informazioni sulla sicurezza.
Siccome molti sistemi per punti di prescrizione e per punti di vendita elettronica sono forniti da aziende di servizi commerciali, dovrebbe esser loro permesso di usare un sottoinsieme di dati per i propri sistemi nell’interesse della salute pubblica.
(vedi figura 2 pag. 33)

Le sfide
Il titolo del presente documento suggerisce che la sfida maggiore per una costruzione riuscita e per l’uso routinario del Database Europeo dei Medicinali è di tipo tecnico. Di fatto, la sfida tecnica, paragonata alle altre sfide, è quasi sorvolabile.
La sfida maggiore è la disponibilità dei dati sui prodotti medicinali autorizzati a livello nazionale. Come accennato in precedenza, le Autorità Competenti di un Paese Membro non sono obbligate legalmente a fornire i dati sui prodotti medicinali. Esse dovranno essere persuase a fornire tali dati su una base regolare, un processo, questo, che richiederà l’uso di risorse umane già scarse, sia per impostare le procedure operative standard sia per supportare il loro funzionamento routinario.
Inoltre, i dati in possesso delle Autorità Nazionali Competenti potrebbero non coincidere facilmente con la struttura del modello dei dati di riferimento, richiedendo quindi costosi processi d’estrazione, trasformazione e caricamento.
Dei processi automatici non potrebbero trattare tutto ciò; ci sarà quindi bisogno di risorse umane esperte per controllare e monitorare la fornitura di dati posseduti a livello nazionale al Database Europeo dei Medicinali.
Dovrà essere approntato un processo efficiente per la convalida delle informazioni fornite dalle differenti fonti. I dati dovranno essere controllati per verificarne la correttezza, la completezza e l’attualità. Tale processo richiede il coinvolgimento di scienziati legislatori esperti e competenti.
Un contributo essenziale alla qualità delle informazioni contenute nel database è l’uso di vocabolari controllati per un numero notevole di campi dati. I documenti preparati dai gruppi di lavoro sul modello dei dati di riferimento contengono la lista dei dizionari previsti per il Database Europeo dei Medicinali. In tutto, sono stati individuati 25 dizionari di vocabolari controllati, almeno sei dei quali esistono già e sono mantenuti da altre organizzazioni come la Farmacopea Europea, e l’Organizzazione Mondiale per la Salute. In vista del requisito legale di comprensibilità, molti di questi dizionari devono essere multilingua. I nuovi dizionari dovranno essere creati e mantenuti come parte del progetto di costruzione e funzionamento del Database Europeo dei Medicinali.
Di tale compito sarà inizialmente responsabile il gruppo di lavoro dei Dizionari del Comitato per la Gestione della Telematica.
I dati contenuti nel futuro Database Europeo dei Medicinali dovranno essere continuamente aggiornati con il mutare dei dati sui prodotti medicinali ad ogni variazione, estensione della linea od altre modifiche dell’uso autorizzato. Il mantenimento dei dati contenuti nel database prevede il servizio da parte di una squadra o di una rete di scienziati legislatori competenti ed esperti.
La questione sulla responsabilità legale nel caso di danni effettivi causati da errori nelle informazioni contenute nel database non è ancora stata affrontata, ma dovrà essere risolta prima che le organizzazioni forniscano i dati da inserire nel database.
Una sfida a riguardo è l’applicazione delle politiche e delle misure attuative necessarie a proteggere la proprietà intellettuale degli sponsor e dei titolari di autorizzazioni alla commerciabilità, i dati sui pazienti ed i dati normativi la cui divulgazione potrebbe mettere in pericolo il risultato corretto del processo scientifico di valutazione o portare ad irregolarità sui mercati finanziari.
Una condizione importante per la protezione adeguata delle informazioni è l’identificazione, l’autenticazione e la gestione dei diritti d’accesso dei differenti gruppi di utenti che accedono alle informazioni nel database.
Il requisito legale che le informazioni siano fornite al pubblico in maniera adeguata e comprensibile potrebbe richiedere l’adozione di editori particolari e la revisione da parte di gruppi di pazienti.
Il database dovrà essere progettato in modo tale da ottimizzare la propria compatibilità architettonica e la propria interoperabilità semantica con gli altri sistemi d’informazione nella famiglia telematica dell’UE, e da minimizzare i problemi di mappatura dei dati con i database nazionali dei medicinali esistenti. Si dovrà prestare un’accurata attenzione per evitare l’incompatibilità con gli standard internazionali dei dati sui prodotti medicinali già esistenti o emergenti, quali quelli attualmente in discussione presso il gruppo di lavoro degli esperti ICH M5 e l’ente di standardizzazione HL7. Alla stessa stregua, devono essere prese in considerazione ed opportunamente incorporate le iniziative della Commissione Europea parallele o sovrapposte.
Un sistema con la complessità e le dimensioni del Database Europeo dei Medicinali non può e non deve essere progettato e costruito in un colpo solo. Il giusto approccio è di suddividere il sistema in piccoli moduli ed elementi, costruiti in un numero esteso di iterazioni, dove ogni modulo ed ogni elemento siano al più presto sottoposti a prove di accettabilità dell’utente. Affinché un approccio simile risulti in un sistema ben integrato, bisogna definire sin dall’inizio una chiara visione architettonica del sistema, che tuttavia non deve diventare una camicia di forza durante il processo di sviluppo. I requisiti legali ed aziendali sono soggetti a variare nel tempo, e l’architettura del sistema deve fornire la flessibilità necessaria ad affrontare tali variazioni. In vista del numero potenzialmente molto alto di utenti che richiederanno accesso al database, l’architettura tecnica deve essere progettata in modo da permettere la scalabilità dal numero limitato di utenti iniziali al pieno accesso del pubblico.
I soggetti interessati hanno grandi aspettative dal Database Europeo dei Medicinali. È importante gestire tali aspettative e comunicare chiaramente cosa si può raggiungere ragionevolmente, ed entro quale data. Le risorse attualmente a disposizione dell’Agenzia Europea dei Medicinali e delle Autorità Nazionali Competenti per la progettazione, la costruzione ed il funzionamento del Database Europeo dei Medicinali non permettono la consegna di un sistema completo prima del 2008 nella migliore delle ipotesi. Il funzionamento, la manutenzione ed il supporto del database richiederanno una quantità notevole di risorse umane. La fonte, o le fonti, per finanziare tali risorse sono tuttora poco chiare.

Il piano d’attuazione
Il piano d’attuazione per la telematica UE nel settore farmaceutico nella sua versione 12.5.2, concordata dal comitato pilota di telematica durante l’incontro ad Amsterdam del 29 novembre 2004, definisce il seguente calendario per la costruzione del Database Europeo dei Medicinali:
Una versione di produzione iniziale, contenente i dati centrali relativi a tutti i prodotti medicinali autorizzati centralmente, inclusi i MRL per i prodotti medicinali veterinari, ed ai prodotti autorizzati a livello nazionale dai Paesi Membri pronti a fornire i dati come parte di un esercizio pilota, da consegnare entro il 1° luglio 2005. I dati in questa versione del database saranno solo in inglese.
Una seconda versione, che estenda il database alle informazioni nuove (p.e. indicazioni) ed alla copertura di tutti i prodotti in tutte le lingue ufficiali accessibili ai soggetti interessati senza la consegna definita dei dati. In pratica, tra il 2006 ed il 2008, saranno consegnate svariate versioni incrementali che si avvicineranno lentamente alla conformità con quelle considerate attualmente le specifiche del sistema completo:

2004
Si prevede che una versione funzionante limitata preliminare, popolata da una serie limitata di dati, sarà pronta per la fine del 2004. Tale versione sarà resa disponibile ai legislatori sul portale Eudra (disponibile via EudraNet), allo scopo di fornire le basi per collaborare alla creazione del progetto.

2005
Per la metà 2005 è stato pianificato il primo pilota che includerà dei dati, sempre limitati all’informazione centrale, di quelle Autorità Competenti di Paesi Membri pronti a fornire dati come parte di un esercizio. Nel 2005, inoltre, si è pianificato di implementare dei dizionari centralizzati e di fornire più servizi di convalidazione automatizzata.

2006
Durante tutto il 2006, si intende estendere le informazioni contenute oltre l’insieme centrale dei dati, per includere informazioni, quali le indicazioni e gli avvertimenti. Si prevede inoltre di stabilire dei link adeguati tra EuroPharm e gli altri database di Eudra (EudraCT, EudraVigilance, GMP), e di migliorare gli aspetti relativi all’interrogazione ed alla presentazione del database. Si prevede infine di implementare la struttura di sicurezza completa.

2007
Si spera di completare la fase di costruzione del progetto attraverso l’introduzione di un’interfaccia completamente multilingua e la fornitura di caratteristiche richieste in fase di costruzione. Un altro aspetto chiave della finalizzazione sarà la regolazione degli aspetti tecnici delle interfacce con gli altri sistemi in base all’esperienza.
I lavori per la produzione della versione iniziale sono cominciati nel settembre 2004. Questa versione si basa su un prototipo costruito nel 2003 e dimostrato per la prima volta nel gennaio 2004, e sul modello dei dati di riferimento pubblicati nell’ottobre 2004. Le continue discussioni relative allo scopo del Database Europeo dei Medicinali nei comitati e nei gruppi UE di telematica e fra i Capi delle Agenzie potrebbero richiedere delle modifiche alle caratteristiche del sistema. L’aspetto dell’esportazione dei dati dai database nazionali e dell’interoperabilità del Database Europeo dei Medicinali con i database nazionali è attualmente affrontato in un esercizio di mappatura dei dati, che si dovrebbe concludere entro giugno 2005.
L’AEVM ha programmato di consegnare una versione capace di supportare un contenuto multilingua entro dicembre 2005. Un’interfaccia multilingua completa sarà fornita entro il 2007.
La Commissione Europea, i Paesi Membri, l’industria farmaceutica europea ed i gruppi d’implementazione stanno attualmente affrontando l’aspetto di un adeguato accesso alle informazioni.

Interoperabilità
Il Database Europeo dei Medicinali deve poter funzionare con le altre applicazioni telematiche UE, nonché con i sistemi in funzione presso le Autorità Nazionali Competenti. Affinché i sistemi funzionino l’uno con l’altro a livello tecnico, devono condividere:
• Un modello di dati comune;
• Una serie di tipi di dati comune;
• Una precisa terminologia comune.
Per quanto riguarda i sistemi di telematica UE, questi sono in fase di attuazione attraverso lo sviluppo del Modello dei Dati di Riferimento e la sua mappatura secondo i modelli dei dati in uso presso le Autorità Competenti.
In base al fatto che questi due esercizi possono essere completati con successo, dovrebbe essere possibile per i sistemi preposti poter funzionare insieme. Per riuscire in questo, si dovrà anche creare e mantenere centralmente una serie comune di dati dei dizionari condivisi da tutti i progetti di telematica.
Una volta che il Database Europeo dei Medicinali è in produzione, tutti gli altri sistemi di telematica UE utilizzeranno le informazioni contenute in questo database.
Le informazioni saranno inserite una volta attraverso l’apposito sistema apposito e condivise da tutti i sistemi.
L’interoperabilità con i sistemi in funzione presso le Autorità Nazionali Competenti dipende da un certo numero di ulteriori aspetti:
1. La compatibilità delle informazioni contenute in virtù di requisiti nazionali con le informazioni richieste dai sistemi di Telematica UE;
2.  I mezzi per cui tali elementi delle informazioni richieste dai sistemi di Telematica UE, e non contenuti dall’Agenzia Competente, possono essere ottenuti;
3. Le eventuali modifiche ai sistemi esistenti, necessarie ad accogliere gli elementi non raccolti in precedenza;
4. Un eventuale sistema per estrarre le informazioni dai sistemi esistenti e per mettere tali informazioni a disposizione del sistema di Telematica UE;
5.  I mezzi da usare per comunicare con l’AEVM;
6.  Un eventuale sistema per presentare i dati messi a disposizione di un apposito sistema di comunicazione;
7.  I mezzi con cui garantire la completezza e l’accuratezza dei dati messi a disposizione di EuroPharm;
8. Le risorse necessarie per stabilire e far funzionare un efficace sistema di comunicazione con l’AEVM;
9.  Le eventuali risorse per far funzionare eventuali sistemi od estensioni che possano essere necessarie alla luce dei punti precedenti;
10. Il progetto eventualmente necessario per affrontare i punti da 1 a 8 incluso.

Conclusioni
Il Database Europeo dei Medicinali risponde ai requisiti legali e politici. È un progetto ambizioso che dovrà essere costruito in un periodo di diversi anni. Sebbene la realizzazione tecnica non presenti grossi problemi, esistono tuttavia delle sfide nell’area della fornitura, della convalidazione e del mantenimento dei dati e di un accesso adeguato al suo contenuto. Potrà essere realizzato e funzionare con successo solo se tutti i soggetti interessati lavoreranno insieme.


Hans-Georg Wagner
Agenzia Europea di Valutazione
dei Medicinali AEMV


References

1 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 sul codice comunitario relativo a prodotti medicinali per uso umano
OJ L 311 del 28/11/2001, pagg. 67-128.
2 Direttiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 sul codice comunitario relativo a prodotti medicinali per uso veterinario
OJ L 311 del 28/11/2001, pagg. 1-66.
3 Normativa del Consiglio (CEE) n. 2309/93 del 22 luglio 1993 fissante le procedure comunitarie per l’autorizzazione e supervisione dei prodotti medicinali per uso umano e veterinario ed istituente un’Agenzia Europea di Valutazione dei Prodotti Medicinali
OJ L 214 del 24/08/1993, pag.1.
4 Proposta per una Normativa del Parlamento Europeo e del Consiglio fissante le procedure comunitarie per l’autorizzazione e supervisione dei prodotti medicinali per uso umano e veterinario ed istituente un’Agenzia Europea di Valutazione dei Prodotti Medicinali; Proposta per una Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio volta ad emendare la Direttiva 2001/83/CE sul codice comunitario relativo a prodotti medicinali per uso umano e Proposta per una Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio volta ad emendare la Direttiva 2001/82/CE sul codice comunitario relativo a prodotti medicinali per uso veterinario.
5 “Valutazione dell’operatività di procedure comunitarie per l’autorizzazione di prodotti medicinali”. Valutazione prodotta per la Commissione da Cameron McKenna e Anderson Consulting nel novembre 2000.
Questo documento è disponibile al seguente indirizzo web: http://pharmacos.eudra.org/F2/review/index.htm.
6 Relazione della Commissione sull’esperienza acquisita nell’applicazione delle procedure per l’autorizzazione alla commercializzazione applicate ai sensi della Normativa 2309/93/CEE, Capitolo III della Direttiva 75/319/CEE e Capitolo IV della Direttiva 81/851/CEE – Relazione preparata ai sensi dell’Articolo 71 della Normativa 2309/93/CEE – COM(2001)606 finale del 23/10/2001.
Questo documento è disponibile al seguente indirizzo web: http://pharmacos.eudra.org/F2/review/index.htm
7 Normativa (CE) n°. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 fissante le procedure comunitarie per l’autorizzazione e supervisione dei prodotti medicinali per uso umano e veterinario ed istituente un’Agenzia Europea per i Medicinali; Direttiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 volta ad emendare la Direttiva 2001/83/CE sul codice comunitario relativo a prodotti medicinali per uso umano; Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 volta ad emendare la Direttiva 2001/82/CE sul codice comunitario relativo a prodotti medicinali per uso veterinario.
8 Si veda l’articolo 1.2, “definizione di un prodotto medicinale” nella Direttiva 2001/83/CE.
9 Si veda il decreto del16 aprile 1991, Upjohn Company Upjohn NV contro Farzoo Inc. e J. Kortmann, C-112/89, in particolare i punti da 30 a 33 in merito ai limiti delle nozioni di prodotti medicinali e di prodotti cosmetici.
10 Si vedano ulteriori informazioni su questo argomento nel 7° punto della parte introduttiva della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio volta a modificare la Direttiva 2001/83/CE.


Curriculum vitae Prof. Hans-Georg Wagner

Unita comunicazioni e reti Hans-Georg Wagner, capo unita, nato il 29 novembre 1948, nazionalita tedesca Formazione: Dottorato in scienze naturali (fisica applicata e scienza dei materiali) conseguito presso 1’universita di Saarbriicken, laurea in fisica presso 1’universita di Tiibingen, laurea in matematica presso 1’universita di Cambridge, Regno Unito. Carriera fino ad oggi: il dott. Wagner e stato ricercatore e docente presso 1’universita di Saarbriicken dal 1976 al 1981. Successivamente ha insegnato nello stesso ateneo in qualita di professore ordinario, fino all’epoca del trasferimento negli uffici di Lussemburgo della Commissione europea nel gennaio 1986, dove era responsabile di alcuni gruppi nella divisione per 1’assistenza tecnica della Direzione Salvaguardie della Commissione europea. Nel 1993 il dott. Wagner e stato nominate capo settore “Tecnologia deli’mformazione” presso lo stesso servizio. E entrato all’EMEA I’l maggio 2002. Beatrice Fayl, capo settore “Gestione dei document! e pubblicazioni” nata il 9 ottobre 1959, nazionalita danese Formazione: Laurea in lingue e linguistica conseguita presso 1’universita dell’East Anglia e diploma post-laurea in biblioteconomia e scienza dell’informazione all’universita del Galles. Camera fino ad oggi: Ha svolto diversi incarichi in qualita di documentalista in numerosi paesi europei; da ultimo, dal 1988 al 1995, si e occupata della costituzione e della gestione del servizio documentazione della delegazione della Commissione europea in Norvegia. La dott.ssa Fayl ha preso servizio all’EMEA nell’aprile del 1995.