1) Articolo a firma di Giuseppe Remuzzi pubblicato sul Corriere della Sera il 30 marzo 2005.
2) Articolo a firma di Maria Grazia Cucurachi pubblicato sul Il Sole-24ore il 14 febbraio 1005, pag. 2.
3) Nell’articolo appena citato si legge che dal 1997 al 2002 i pagamenti medi patteggiati fuori dai tribunali sono passati da 212.861 dollari a 322.544 dollari, mentre i risarcimenti stabiliti dai giudici nello stesso periodo sono saliti da 347.134 dollari a 430.727 dollari.
4) Nel citato articolo del Sole-24ore si afferma che nel 2002 tali premi sono aumentati tra il 36% e il 113% negli Stati privi di tetti sui risarcimenti.
5) Per questo motivo l’attuale Presidente degli Stati Uniti sta portando avanti un progetto di riforma federale volto ad estendere a tutti gli Stati dell’Unione la previsione di un tetto massimo dei risarcimenti, indicato in 250.000 Dollari. Gli Stati della California, Colorado, New Mexico, Lousiana, Wisconsin e Indiana hanno regolamentato la responsabilità medica fissando appunto dei tetti massimi per i risarcimenti, riuscendo in questo modo a mettere un freno alla crescita delle cause e dei premi assicurativi degli ultimi anni, come ricordato nel citato articolo del Sole 24-ore.
6) Ponzanelli, La responsabilità medica ad un bivio: assicurazione obbligatoria, sistema residuale no-fault o risk-managment?, in Danno e Resp., 2003, 428 e segg.
7) Cass. 19 maggio 2004, n. 9471, in Dir. e Giust., 2004, f. 25, 32 che in motivazione parla di “sostanziale trasformazione dell’obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di (quasi) risultato”.
8) I dati sono stati estrapolati da articoli pubblicati su Il Sole 24-ore, 14 febbraio 2005, pag. 3 che riportano a loro volta quanto esposto nella relazione del Tribunale per i Diritti del Malato in vista della giornata nazionale del malato del 17 febbraio 2005.
9) Si sosteneva infatti che il medico, il quale svolge attività diagnostica e terapeutica quale organo dell’ente, rimane estraneo al contratto d’opera professionale intercorso tra il paziente e l’ente: Cass. 13 marzo 1998, n. 2750, cit.; Cass. 26 marzo 1990, n. 2428, in Giur. it., 1991, I, 1, 600. In dottrina: Paradiso, La responsabilità medica: dal torto al contratto, in Riv. Dir. Civ., 2001, 325.
10) Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro it., 1999, I, 3332, con nota di Di Ciommo e Lanotte; in Danno e Resp., 1999, 294, con nota di Carbone; in Corr. Giur., 1999, 441, con commento di di Majo; in Giust. Civ., 1999, I, 999, con nota di Giacalone. Nello stesso senso, da ultimo: Cass. 21 giugno 2004, n. 11488, in Danno e resp., 2005, 23, con nota di De Matteis.
11) In senso critico si vedano: Di Ciommo, Note critiche sui recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità del medico ospedaliero, in Foro it, 1999, I, 3335.
12) Giacalone, cit., 1002.
13) Si ricordi che la prestazione medica, per le sue caratteristiche, gode di protezione sotto il profilo penale (art. 348 c.p.) e lo stesso codice penale considera l’esercizio dell’arte medica come servizio di pubblica necessità (art. 359, n. 1, c.p.). La qualifica professionale deriva, poi, da una specifica abilitazione rilasciata dallo Stato. |
L’attività del medico incide su di un bene costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) ed il medico è vincolato al rispetto di una disciplina deontologica particolarmente pregnante.
14) Così Viti, Responsabilità medica: tra perdita di chances di sopravvivenza e nesso di causalità, in Corr. Giur., 2004, 102. Vedi anche Lanotte, L’obbligazione del medico dipendente è un’obbligazione senza prestazione o una prestazione senza obbligazione?, in Foro it., 1999, I, 3338. Sui rapporti contrattuali di fatto, si vedano, fra gli altri: Franceschelli, Rapporti contrattuali di fatto, in Contratti, 1994, 646; Angelici, Rapporti contrattuali di fatto, voce dell’Enc. Giuridica Treccani, Roma, 1991, XXV.
15) Va infatti ricordato che anche per coloro che affermavano la natura extracontrattuale dell’illecito attribuito al medico dipendente era possibile applicare la disciplina dell’art. 2236 cod. civ., ma solo in via analogica: Cass. 18 novembre 1997, n. 11440, in Riv. giur. circ., 1998, 67.
16) Così, Giacalone, cit., 1005.
17) Per un approfondimento della questione concernente la ripartizione dell’onere della prova tra medico e paziente si rinvia a Grondona, commento a Cass. 19 maggio 1999, n. 4852, in Danno e Resp., 2000, 157 e ss.
18) Cfr. di Majo, Mezzi e risultato nelle prestazioni mediche: una storia infinita, in Corr. Giur. 2005, 38.
19) Così De Matteis, cit., 35, la quale richiama le pronunce di: Cass. 21 giugno 2004, n. 11488, cit.; Cass. 28 maggio 2004, n. 10297, in Dir. e Giust., 2004, f. 28, 37; Cass., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Corr. Giur., 2001, 1565, con nota di Mariconda dal titolo “Inadempimento e onere della prova: le Sezioni Unite compongono un contrasto e ne aprono un altro”.
20) Cass. 13 gennaio 2005, n. 583.
21) Il leading case è Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141, in Giur. It.,1979, I, 1, 853. Per un approfondimento sul punto si rinvia a De Matteis, cit., 37.
22) Per un approfondito esame di questo principio si rimanda a Izzo, Il tramonto di un “sottosistema” della r.c.: la responsabilità medica nel quadro della recente evoluzione giurisprudenziale, in Danno e resp., 2, 2005, 144 e segg..
23) Cass. 30 maggio 1996, n. 5005, in Giust. civ. Mass., 1996, 797
24) Sul punto: Cass. 10 maggio 2000, n. 5945, in Riv. it. Medicina legale, 2001, 1137, ed in Dir. e Giust., 2000, fasc. 19, 51; Trib. Milano, 23 maggio 2003, in Giur. mil., 2003, 435; Cass. 18 novembre 1997, n. 11440, in Riv. it. medicina legale, 1999, 982.
25) Cass. 2 ottobre 2001, n. 12198, in Giust. Civ., 2002, I, 3167, afferma testualmente che “Il contratto di prestazione professionale avente ad oggetto la prestazione medica… impone al sanitario dipendente della struttura ospedaliera gli obblighi di diagnosi, cura ed assistenza e gli altri obblighi di protezione propri della prestazione medica”.
26) Giacalone, cit., 1004, parla di doveri accessori che integrano il contratto che trovano la loro fonte nell’ordinamento e, in particolare, nelle clausole generali di correttezza, diligenza e professionalità. Vedi anche: Castronuovo, Obblighi di protezione, in Enc. Giur. Treccani, XXI, Roma, 1990; di Majo, |
Delle obbligazioni in generale, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, 315 ss. Benfatti, Doveri di protezione, voce del Digesto Civ., Torino 1991, VII, 221.
27) Lanotte, cit., 3338.
28) Così, Lanotte, nota a Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in Foro it., 2003, I, 2970. Vedi anche: Cass. 11 marzo 2002, n. 3492, in Riv. it. Medicina legale, 2003, 449.
29) Di Ciommo, commento a Tribunale di Spoleto 18 marzo 1999, in Danno e Resp., 1999, 1252, il quale ricorda che la dottrina distingue fra attività medica propriamente terapeutica (in cui l’ampiezza del dovere di informazione è ridotta), attività medico-estetica od odontostomatologica (in cui il dovere di informazione assume particolare valenza, considerati anche i risvolti psichici della vicenda) ed attività diagnostica (in cui il dovere di informazione rappresenta esso stesso la prestazione medica).
30) Sul punto, si vedano: Cass. 16 maggio 2000, n. 6318, in Danno e Resp., 2001, 154, con nota di Cassano; Cass. 6 ottobre 1997, n. 9705, in Resp. civ. e prev., 1998, 667, con nota di Citarella; Cass. 15 gennaio 1997, n. 364, in Foro it., 1997, I, 771, con nota di Palmieri; Trib. Venezia, 4 ottobre 2004, in Corriere del Merito, 2005, 21; App. Milano, 2 ottobre 2002, in Giur. mil., 2003, 31; Donati, Consenso informato e responsabilità da prestazione medica, in Rass. Dir. Civ., 2000, 1 ss.; Gorgoni, La “stagione” del consenso e dell’informazione: strumenti di realizzazione del diritto alla salute e di quello di autodeterminazione, in Resp. civ. e prev., 1999, 488.
31) Tribunale di Venezia, 13 dicembre 2004, in Corriere del Merito, n. 4, 2005, 411.
32) Per un analogo caso in cui è stata riconosciuta la responsabilità del medico per errata diagnosi e mancato approntamento di ulteriori accertamenti, si veda: Trib. Messina, 28 dicembre 2002, in Giur. merito, 2003, 1427.
33) Tribunale di Venezia, 13 dicembre 2004, cit.. Già secondo Cass. 8 luglio 1994, n. 6464, in Rass. Dir. Civ., 1996, 342, con nota di Carusi, si era affermato che “il dovere di informativa non viene meno per effetto della dimissione volontaria da parte del paziente”.
34) Cass. 23 settembre 2004, n. 19133, in Giust. Civ. Mass., 2004, f. 9; Cass. 4 marzo 2004, n. 4400, in Cass. Pen., 2004, 2537 ed in Dir e Giust., 2004, f. 14, 38.
35) Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141, in Foro it., 1979, I, c. 4; Cass. 1 marzo 1988, n. 2144, in Foro it., 1988, I, c. 2296, con nota di Princigalli, Medici pubblici dipendenti responsabili come liberi professionisti?
Cass. 27 luglio 1998, n. 7336, in Resp. civ. e prev., 1999, 996.
36) Cass., SS.UU., 1° luglio 2002, n. 9556, in Giust. Civ., 2003, 1, 2195.
37) Cass., SS.UU., 1° luglio 2002, n. 9556 cit. sostiene che è configurabile una responsabilità autonoma e diretta della casa di cura ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad un’inadempienza alle obbligazioni (di organizzazione) ad essa facenti carico, “a nulla rilevando che l’eventuale responsabilità concorrente del medico di fiducia del paziente medesimo sia ancora “sub iudice” in altro separato processo”.
38) Sul punto, si veda infra. |