Flat
tax è un nuovo termine coniato da Alvin Rabutsha, economista
americano che vorrebbe sostituire in Italia l’IRPEF e l’IRPEG
Flat tax è un nuovo termine coniato da Alvin Rabutsha,
economista americano che vorrebbe sostituire con una "tassa
piatta", in Italia, l'IRPEF e l'IRPEG.
L'operazione ha già .avuto successo in alcuni Paesi dell'Est,
quali Estonia (1994), Lettonia (1995), Russia (2000), Slovacchia
(2004), Ucraina (2004), Georgia (2005), Romania (2005), facendo
registrare a quei Paesi livelli di crescita molto alti, ed è
entrata di prepotenza nel programma della Leader della CDU in
Germania. Qualcosa del genere è stata ipotizzata anche
per l'Italia e lo stesso Rabutsha prevede per il nostro Paese
una aliquota unica del 25%, naturalmente con una progressività
legata al fatto che il sistema prevede anche una "no tax
area" che porterebbe un abbattimento dell'esborso per i redditi
più bassi. Detta così la cosa sembrerebbe semplice,
ma in Italia non è facile riuscire a pagare una tassa giusta
quale la flat tax.
Senza parlare della marea di tasse e sovratasse dirette e indirette
(IVA - ICI - ACCISE - REGISTRO - BOLLO e via di seguito) che spesso
soffocano la capacità contributiva per chi vive di solo
lavoro o pensione.
I medici poi, oltre a tutte le altre tasse sono anche gravati
dall'IRAP (Tassa Regionale sulle attività produttive),
una tassa che persino la Comunità Europea ha dichiarato
illegittima e la cui soppressione resta sempre uno degli impegni
assunti dal Governo ma ancora in attesa del varo. Per la verità
i medici che esplicano la propria attività nel proprio
studio professionale in maniera esclusiva e senza alcun vincolo
organizzativo, non sarebbero tenuti al pagamento del'Irap e su
questo ci sono stati innumerevoli ricorsi alle varie Commissioni
Tributarie e persino alla Consulta.
In realtà un medico che esercita la propria professione
da solo nel proprio studio, non configura la propria opera come
una prestazione di servizi, cosa che potrebbe appalesarsi laddove
in ossequio alla nuova Convenzione di medicina generale le sue
prestazioni venissero svolte nell'ambito di una equipe territoriale
con la presenza di altri operatori del settore.
I medici che operano da soli nel proprio studio, senza quindi
la organizzazione di un poliambulatorio, possono appellarsi ad
una sentenza che già nel maggio 2001 aveva emesso la Corte
Costituzionale. La sentenza n. 156 emessa dalla Consulta il 10
maggio 2001, chiarisce infatti al punto 9.2 comma 3 che:
"E' tuttavia vero - come taluni rimettenti rilevano - che
mentre l'elemento organizzativo é connaturato alla nozione
stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto
riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorchè
svolta con carattere di abitualità, nel senso che é
possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in
assenza di organizzazione di capitali
o lavoro altrui. Ma é evidente che nel caso di una attività
professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione
- il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni
normative, costituisce questione di mero fatto - risulterà
mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività
produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2, dall'"esercizio
abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta
alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione
di servizi", con la conseguente inapplicabilità dell'imposta
stessa. La lettura della Sentenza credo non possa dare alcuna
possibilità di dubbi o interpretazioni.
L'operazione
FLAX TAX ha già .avuto successo in alcuni Paesi dell'Est,
quali
Estonia (1994),
Lettonia (1995),
Russia (2000),
Slovacchia (2004),
Ucraina (2004),
Georgia (2005),
Romania (2005),
Facendo registrare a quei Paesi livelli di crescita molto
alti, ed è entrata di prepotenza nel
programma della Leader della CDU in Germania, ora la si
ipotizza anche in Italia |

Chiaramente
occorre esaminare con attenzione la strategia da seguire, ovvero
si può non pagare e ricorrere avverso un eventuale accertamento
da parte dell'Agenzia delle Entrate pagare e contemporaneamente
ricorrere avverso alla imposizione del tributo, chiedendone il rimborso.
Ricorrere e chiedere comunque il rimborso di quanto versato negli
anni precedenti.
Occorre comunque precisare che i crediti d'imposta dell'Irap si
prescrivono dopo 4 anni dal versamento. Da tutto ciò si desume,
senza ombra di dubbio, che nulla potranno chiedere coloro che aderendo
alle possibilità della costituzione di equipe territoriali,
previsti all'art 15 della nuova Convenzione, abbiano deciso di organizzare
un gruppo di lavoro a livello ambulatoriale.
Tale Servizio finirebbe di cadere sicuramente nella sfera di applicazione
dell'Irap e quindi difficilmente gli potrebbe essere accordata la
inapplicabilità dell'imposta.
Amedeo Pavone