La responsabilità
civile nell’esercizio di una attività sanitaria:
analisi del rapporto tra i soggetti che garantiscono la prestazione
sanitaria e i destinatari della stessa
Il diritto alla Salute, positivizzato dalla Carta Costituzionale
all'art. 32, costituisce un diritto fondamentale della persona,
il cui godimento richiede la predisposizione di un sistema di
prestazioni e, soprattutto, il corretto svolgimento delle stesse.
La legge 833 del 1978 e il d.lgs 502/92 e s.m.i., attuativi del
suddetto principio costituzionale, hanno individuato nelle Aziende
sanitarie e ospedaliere le istituzioni chiamate a farsi carico
delle prestazioni utili a garantire all'utenza i livelli essenziali
di assistenza, in modo diretto ovvero attraverso gli erogatori
privati accreditati dal SSN.
L'offerta salutare viene resa concretamente fruibile attraverso
la predisposizione di una serie strutture (distretti sanitari,
dipartimenti di prevenzione e presidi ospedalieri) le quali, dotate
di adeguate risorse strumentali e professionali (personale medico
e non), sono a chiamate a garantire in modo uniforme, sul territorio
nazionale, un servizio idoneo a soddisfare una domanda di Salute
sempre più articolata e personalizzata.
La frequenza dei sinistri e l'aumento vertiginoso delle richieste
di risarcimento sono però fattori sintomatici dell'esistenza
di una diffusa malpractise assistenziale che tende a vanificare
quegli intenti di razionalizzazione della spesa e di realizzazione
di un servizio efficace, efficiente e, dunque, più rispondente
ai bisogni dei destinatari, ispiratori dell'evoluzione normativa
salutare.
Conseguentemente, risulta necessario analizzare il rapporto intercorrente
tra i soggetti chiamati a garantire la prestazione e i destinatari
della stessa, al fine di individuare il momento di concretizzazione
della responsabilità civile, nella quale i primi possono
incorrere nell'ipotesi di violazione di quel diritto assoluto
e incondizionato, di cui all'art. 32 della Cost. Al riguardo,
la giurisprudenza civile ha ricondotto la responsabilità
delle Aziende sanitarie e ospedaliere nell'alveo di quella contrattuale.
La ratio, sottesa a tale scelta, è rinvenibile nella necessità
di offrire al paziente una tutela più ampia, che garantisca
sia i danni imputabili al fatto colposo del dipendente che quelli
connessi a carenze ovvero a disfunzioni meramente organizzative.
Tutto ciò assume particolare rilevanza allorquando risulti
difficoltoso scandire le componenti soggettive della colpa e,
quindi, individuare il professionista resosi diretto responsabile
del danno, allorché trattasi di interventi realizzati da
un'èquipe medica e non da già da un singolo operatore
sanitario.
L'inadempimento degli obblighi di cui risponde l'ASL o l'AO costituisce
la fonte primaria di siffatta responsabilità, atteso il
rapporto contrattuale con l'utente. La Corte di Cassazione ha
ritenuto, in proposito, che l'accettazione del paziente nella
struttura sanitaria, a fini di ricovero o di una semplice visita
ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto vero e
proprio, peraltro formatosi anche mediate precisi adempimenti
amministrativi (esempi: pagamento di un ticket, compilazione di
moduli, sottoscrizioni di assenso a trattamenti diagnostici, terapeutici
o di ricovero, eccetera). Quanto alla natura specifica dell'atto
negoziale, sembra opportuno qualificarlo come contratto atipico
di tipo misto. Più specificatamente, un contratto che ha
per oggetto la prestazione professionale degli operatori sanitari,
dal momento che quest'ultima costituisce la componente di una
più complessa e composita attività predefinita,
legislativamente, come assistenza sanitaria. Accanto alla prestazione
principale se ne individuano delle altre, ad essa funzionali,
concorrenti a determinare l'esattezza dell'adempimento e garanti
del principio di correttezza e buona fede. Si configura così
una responsabilità per fatto proprio dell'Azienda sanitaria
o ospedaliera, qualora ricorrano difetti organizzativi ovvero
gravi carenze strutturali, come nei casi di mancata asepsi della
sala operatoria o di omessa adozione di misure di sicurezza e,
più in generale, di imperfetta predisposizione di un ambiente
adatto al raggiungimento della guarigione.La nutrita giurisprudenza
formatasi in materia consente di affermare che le richieste di
risarcimento vertono, il più delle volte, sul concomitante
concorso di responsabilità dell'Azienda, per inosservanza
degli obblighi che sono direttamente a carico della medesima in
quanto debitrice (art. 1218 c.c.), ovvero inadempimento delle
prestazioni medico-professionali svolte dall'agente sanitario,
il quale assume la veste di ausiliario necessario del debitore
(art. 1228 c.c.).
"la giurisprudenza
civile ha ricondotto la responsabilità delle Aziende
sanitarie e ospedaliere nell'alveo di quella contrattuale" |
Cosicché l'insufficienza delle apparecchiature,
disponibili nella struttura (non rientrante nelle ipotesi di grave
carenze strutturali), per affrontare un'emergenza non esonera
la stessa da responsabilità, qualora a tale carenza venga
ad associarsi un comportamento negligente del personale sanitario
ivi operante (esempio: il ritardo nel trasferimento del paziente,
in un centro ospedaliero attrezzato).
Le AO e le ASL non sono, però, responsabili del mancato
conseguimento del risultato, sussistendo in capo ad esse un'obbligazione
di mezzi e, quindi, il dovere di garantire l'effettuazione dell'attività
diagnostica e terapeutica secondo le regole che, per consolidata
sperimentazione, possono considerarsi acquisite alla pratica scientifica
consolidata.
Ad eguale risultato è giunta la giurisprudenza per qualificare
il tipo di obbligazione e di responsabilità in cui può
incorrere il medico che opera, anche a titolo occasionale, entro
una struttura sanitaria: l'obbligazione del sanitario è
anch'essa ritenuta di mezzi (o di diligenza o di comportamento),
dal momento che il medesimo s'impegna a fornire, nei confronti
del paziente, esclusivamente le proprie conoscenze, tutti gli
accorgimenti, nonché a seguire le regole tecniche e scientifiche
in maniera diligente.
L'inadempimento del sanitario non è, pertanto, rappresentato
dall'esito negativo della terapia, ma dal fatto che tale esito
rappresenta la conseguenza della violazione degli obblighi inerenti
lo svolgimento dell'attività professionale.
In virtù di ciò, sembra ormai lontano lo scenario
definito dal codice civile del 1942, in cui il professionista
godeva di ampi spazi di responsabilità e privilegio grazie
all'applicazione del disposto di cui all'art. 2236 c.c. che circoscrive
la responsabilità del medico ai soli casi di dolo o colpa
grave, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi
tecnici di speciale difficoltà.
La giurisprudenza della Cassazione ha precisato, invero, che la
limitazione prevista dall'art. 2236 c.c. non opera con riferimento
ai danni causati per imprudenza e negligenza, in ricorrenza dei
quali il professionista risponde anche per colpa lieve.
In ogni caso non può distinguersi la colpa dell'azienda
da quella dei sanitari, in virtù del rapporto di "immedesimazione
organica" che sussiste tra la stessa e i propri dipendenti;
alla prima spetterà poi dimostrare che il proprio personale
ha tenuto un comportamento diligente. Nell'ipotesi in cui ne sia
comprovato l'errore o l'inadempimento, le AO, le ASL e le strutture
private accreditate dal SSN possono avviare azione di rivalsa
nei confronti del personale sanitario quando, dall'accertamento
dei fatti, emerga responsabilità dello stesso personale
ascrivibile a dolo ovvero a colpa grave.
"l'accettazione
del paziente nella struttura sanitaria comporta la conclusione
di un contratto" |
Al riguardo, assume estrema importanza il rapporto
tra responsabilità civile e mercato assicurativo. I soggetti
che possono essere assicurati, in quanto soggetti passivi di responsabilità,
sono la struttura sanitaria e il professionista medico. Il riferimento
normativo in materia è quello indicato all'art. 1904 c.c.
secondo cui il contratto di assicurazione è nullo se, al
momento iniziale della sua decorrenza, non esiste un interesse
attuale dell'assicurato al risarcimento del danno. Le AO, le ASL
e le strutture sanitarie private accreditate dal SSN esercitano
la propria attività, ai sensi dell'ordinamento vigente,
previo obbligo di stipula - con le imprese autorizzate all'esercizio
dell'assicurazione per la responsabilità civile - di un
contratto di assicurazione nei confronti degli assistiti del SSN,
i cui massimali siano idonei a garantire la copertura assicurativa
della responsabilità civile di tutti gli operatori sanitari.
La c.d. responsabilità civile generale del rischio sanitario
copre, a fronte dell'unico premio, rischi eterogenei, in aggiunta
a quello più propriamente definito di responsabilità
professionale.
La polizza caratteristica è venuta evolvendo verso forme
sempre più tese a garantire, non solo il patrimonio dell'assicurato
contro il rischio dell'insorgere di un debito di responsabilità,
bensì anche un'effettiva tutela del paziente danneggiato.
Si è, infatti, passato dall'utilizzo del criterio act committed
all'elaborazione delle polizze claims made. In base al primo modello,
la garanzia interviene in presenza di un comportamento colposo,
responsabile del fatto illecito, verificatosi nel periodo di efficacia
indicato in polizza, con conseguente irrisarcibilità dei
sinistri la cui serie causale abbia avuto inizio prima della conclusione
del contratto.
Secondo il criterio del claims made, invece, il sinistro viene
fatto coincidere con il momento della richiesta di risarcimento
da parte del terzo danneggiato, relativamente a fatti verificatisi
nel periodo di vigenza della polizza.
Risulta, tuttavia, possibile ottenere la copertura di danni provocati
prima della sua decorrenza purché ricorrano due condizioni:
a) che trattasi di eventi per i quali il relativo reclamo sia
stato presentato, per la prima volta, durante l'efficacia del
contratto di assicurazione; b) che la struttura sanitaria dichiari,
al momento della stipula del contratto, di non essere a conoscenza
di elementi che potrebbero far presumere l'insorgenza del sinistro.
"mettere in atto
delle strategie di cd prevenzione causale" |
È possibile, altresì, ottenere
una copertura per le richieste di risarcimento prodotte entro
un termine perentorio (2/3 anni) successivo alla cessazione del
contratto, purché relative ad eventi accaduti durante il
periodo di naturale efficacia della polizza assicurativa.
Una tale opportunità risulta di estrema importanza nel
caso in cui la constatazione del danno avvenga in modo differito
e successivo rispetto al quello in cui lo stesso è stato
causato (esempio: si pensi ad una garza dimenticata nel ventre
di un paziente che può procurare gravi problemi anche dopo
anni).
La clausola del claims made non fornisce, comunque, una risposta
alla tendenza in atto tra le compagnie assicurative che, di fronte
all'ingente numero di sinistri registratisi nel settore della
sanità, disertano le gare per l'affidamento dei contratti
di responsabilità civile.
Di conseguenza. il maggior pericolo rinvenibile consiste nella
progressiva inassicurabilità del rischio sanitario.
Tutto ciò costituisce un dato alquanto preoccupante in
quanto gli oneri risarcitori andrebbero a gravare direttamente
sugli operatori sanitari e sui bilanci pubblici, soprattutto per
gli interventi salutari esposti maggiormente a rischio. Al fine
di scongiurare tale evenienza, è divenuta prassi frequente
mettere in atto delle strategie di cd "prevenzione causale"
che - in presenza dell'acclarata indisponibilità del mercato
assicurativo alle relative coperture - incentivino una politica
di compartecipazione al controllo del rischio, attraverso l'istituzione
di procedure endogene, idonee a prevenire e, dunque, a ridurre
il pericolo di sinistro, da attivare sia a livello di strutture
pubbliche che private.
Tale intervento "collaborativo" si estrinseca attraverso
la realizzazione di una gestione coordinata del rischio, da effettuarsi
da parte delle compagnie assicurative e delle aziende sanitarie
per il tramite della pratica del risk management.
Essa contempla, ad esempio, il ricorso a forme di auto-assicurazione
caratterizzate dall'introduzione di franchigie "in aggregato",
al fine di evitare che il risarcimento dei piccoli sinistri certi,
appesantisca il costo di gestione complessivo dei contratti. Resta,
comunque, indiscussa l'importanza della copertura assicurativa,
quale presidio di tutela del bilancio delle aziende e strumento
di garanzia dell'espletamento della professione sanitaria, com'è
dimostrato (anche) da alcune sentenze della giurisprudenza civile,
amministrativa e
contabile
che hanno più volte affermato la responsabilità,
di dirigenti e amministratori, per omessa stipula di idonee polizze
assicurative.
A tale scopo risulta estremamente utile il ricorso ai broker assicurativi,
professionisti in grado di collaborare con le singole aziende
sanitarie nella ricerca, sul mercato nazionale e internazionale,
delle migliori soluzioni economiche e contrattuali, avuta contezza
delle specificità e delle necessità di ciascuna.
Emilia Scaglione
Laureanda del corso di laurea specialistica
in Scienze Politiche dell'Unical