La mediazione civile e commerciale e la conciliazione ex art 322 c.p.c.
La stretta relazione tra la disciplina della mediazione regolata dal D.Lgs. 28/2010 e relativo regolamento D.M. 180/2010 e la figura del Giudice di Pace emerge dal medesimo nome che identifica tale figura di giudice onorario.
Il richiamo alla “Pace” indica espressamente che nelle intenzioni del legislatore era presente la finalità di consentire a questo giudice un ampio utilizzo degli strumenti della conciliazione per la risoluzione delle controversie.
Con tale prospettiva la legge 374/1991, istitutiva del Giudice di Pace, stabilisce: “E’ istituito il Giudice di Pace il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge”.
Nelle intenzioni del legislatore la funzione conciliativa non appare di secondaria importanza rispetto all'esercizio della giurisdizione e, limitando l'esame alla materia civile, le norme per rendere effettiva tale funzione sono previste in modo esplicito e si sostanziano negli art. 320 e 322 c.p.c.
.