La mediazione nel settore bancario e finanziario a confronto con le altre A.D.R. Chiusura del sistema e non una occasione perduta
Finalmente la mediazione, quale metodo di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione ordinaria, sta diventando una realtà anche italiana. Infatti, con l’entrata in vigore il 20 marzo 2011 del D. Lgsl. 4 marzo 2010 n. 28 (in attuazione dell'articolo 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha recepito la direttiva 2008/52) la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è diventata condizione di procedibilità per le liti vertenti in materia di diritti disponibili relativi a: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, a responsabilità medica e a diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari (art. 5).
Per le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, anch’esse richiamate dall’articolo in argomento, la L. 26 febbraio 2011 n. 10, detta “decreto milleproroghe”, ha disposto il rinvio di un anno dell’applicazione obbligatoria della mediazione.
Scopo dell’obbligatorietà della mediazione è quello di ridurre il numero di procedimenti giudiziari, soddisfacendo l’obiettivo deflattivo cui mira il legislatore, e di mantenere in essere quei rapporti che per loro natura sono destinati a proseguire nonostante il conflitto. È evidente che le relazioni parentali, i rapporti di vicinato o fra locatore e locatario, o quelli che sorgono fra le parti nell’ambito dell’affitto d’impresa, non cessano con la definizione della vertenza giudiziale.
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