:: ANDREA SILLA - La conciliazione consob nelle controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori non professionali e le banche o gli altri intermediari ::


La conciliazione consob nelle controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori non professionali e le banche o gli altri intermediari

Il Parlamento, con l’art. 27 della L. 28 dicembre 2005 n. 262, “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, aveva delegato il governo ad emettere un decreto legislativo per l’istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato in materia di servizi di investimento.
A seguito di questa disposizione, il legislatore ha ritenuto opportuno istituire le procedure “di conciliazione e di arbitrato in ambito Consob per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori non professionali e le banche o gli altri intermediari finanziari, circa l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela aventi ad oggetto servizi di investimento o di gestione del risparmio (fondi comuni) collettiva”.
La citata Legge delega n. 262/2005 ha ricevuto attuazione con il D. Lgs. n. 179 dell’8 ottobre 2007 e, successivamente, con il regolamento CONSOB (n. 16763/2008) che ha disciplinato l'organizzazione della Camera e le procedure.
A tal proposito si deve ricordare che la Camera di conciliazione è un organismo collegiale di cinque membri nominati dalla Consob ma è indipendente da quest'ultima. Essa, comunque, si avvale di risorse e strutture individuate dallo stesso organismo e dispone di autonomia funzionale e statutaria.
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